| 1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 380 del
codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:
" e) delitto di violazione di domicilio a scopo di
impossessamento di cose altrui previsto dall'articolo
614- bis del codice penale e delitto di furto quando
ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4
della legge 8 agosto 1977, n. 533, o taluna delle circostanze
aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 2),
prima ipotesi, e 4) del codice penale;".
| |