| 1. Il comma 1 dell'articolo 384 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
" 1. Anche fuori dai casi di flagranza, il pubblico
ministero dispone il fermo della persona gravemente indiziata
di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena
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dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a
due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un
delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi quando
sussistono specifici elementi, anche in relazione alla mancata
identificazione dell'indiziato, che fanno ritenere fondato il
pericolo di fuga".
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