| 1. Il comma 5, dell'articolo 391 del codice di procedura
penale, è sostituito dal seguente:
" 5. Se ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 449, comma 3, e negli altri casi se ricorrono le
condizioni previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze
cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone
l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo
291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti
indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei
delitti per i quali è consentito anche fuori la flagranza,
l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei
limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera
c), e 280".
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