| 1. All'articolo 449 del codice di procedura penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. Se l'arresto è convalidato, il giudice
applica la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che le esigenze cautelari
possono essere soddisfatte con altra misura coercitiva o che
non sussistono esigenze cautelari e procede in ogni caso
immediatamente a giudizio";
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b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Se non ritiene di presentare la persona
arrestata direttamente a dibattimento, il pubblico ministro
procede a giudizio direttissimo, anche quando dopo la
convalida non è stata disposta la custodia cautelare in
carcere o altra misura cautelare coercitiva in applicazione
dei criteri stabiliti dal comma 3. In tale caso l'imputato è
presentato o citato a comparire all'udienza non oltre il
quindicesimo giorno dall'arresto";
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
" 4-bis. Salvo che siano necessarie speciali
indagini, il pubblico ministero procede, altresì, a giudizio
direttissimo quando il fermo dell'indiziato di delitto
disposto a norma dell'articolo 384 è stato convalidato ed è
stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
In tale caso l'imputato è presentato all'udienza non oltre il
quindicesimo giorno dal fermo".
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