| 1. La lettera a) del comma 9 dell'articolo 656 del
codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:
" a) nei confronti dei condannati per taluno dei
delitti previsti dall'articolo 4- bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, nonché per il delitto di violazione di
domicilio a scopo di impossessamento previsto dall'articolo
614- bis del codice penale, per il delitto di rapina
previsto dall'articolo 628, commi primo e secondo, del codice
penale, e per il delitto di estorsione previsto dall'articolo
629, primo comma, del codice penale;".
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