| 1. Dopo l'articolo 107 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
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approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
inserito il seguente:
"Art. 107-bis. - (Trasmissione della notizia di
reato). - 1. La polizia giudiziaria riferisce a norma
dell'articolo 347, comma 1, del codice, entro il termine
massimo di tre mesi dall'acquisizione della notizia di reato.
Riferisce inoltre quando occorre un atto di indagine che
richiede un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Il
procuratore della Repubblica può richiedere che la notizia di
reato sia comunicata immediatamente per specifiche categorie
di reati o per specifiche esigenze di indagine, ovvero con
riferimento a singoli procedimenti".
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