| 1. Il comma 1 dell'articolo 121 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è
sostituito dal seguente:
" 1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389
del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato
che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in
libertà quando ritiene che a norma dell'articolo 275, comma
3- bis, del codice, debba escludersi l'applicazione di
una misura coercitiva".
| |