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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69659
DDL5925-0021
Progetto di legge Camera n. 5925 - testo presentato - (DDL13-5925)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.21 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C5925. TESTIPDL
...C5925.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 18.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5925 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
  concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
  condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo
  25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:
       "Art. 12- bis.  (Operazioni simulate). - 1.  Fermo
  quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
  punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture
  specializzate per la repressione dei delitti indicati nel
  presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto
 
                              Pag. 22
 
  dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle
  operazioni specificamente disposte e nei limiti delle
  autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12,
  comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia
  portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di
  prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle
  attività criminose dirette a favorire l'immigrazione
  clandestina.
       2.  Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte,
  d'intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente
  ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo
  l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai
  responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del
  decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il
  personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di
  competenza, dal direttore della Direzione investigativa
  antimafia.
       3.  Delle operazioni previste dal comma 1 è data
  tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
     Art. 12- ter.  (Ritardo od omissione degli atti di
  cattura, di arresto o di sequestro). - 1.  Gli ufficiali di
  polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire
  rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o
  catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo
  12- bis,  possono omettere o ritardare gli atti di
  rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche
  oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al
  quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata
  relazione.  Se il ritardo o l'omissione può arrecare
  pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero
  dispone diversamente.
       2.  Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il
  pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare
  l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei
  provvedimenti che applicano una misura cautelare,
  dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del
  sequestro.  Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei
 
                              Pag. 23
 
  predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma
  il relativo decreto deve essere emesso entro le successive
  quarantotto ore".
 
DATA=990420 FASCID=DDL13-5925 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5925 TOTPAG=0026 TOTDOC=0025 NDOC=0021 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=025 PAGFIN=0023 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=592500 00 FASCIDC=13DDL5925 SORTNAV=0592500 000 00000 ZZDDLC5925 NDOC0021 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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