| 1. Dopo l'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:
"Art. 12- bis. (Operazioni simulate). - 1. Fermo
quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture
specializzate per la repressione dei delitti indicati nel
presente testo unico e di quelle istituite per il contrasto
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dei delitti di criminalità organizzata che, nell'ambito delle
operazioni specificamente disposte e nei limiti delle
autorizzazioni ricevute, nei casi previsti dall'articolo 12,
comma 3, al solo fine di evitare che l'attività delittuosa sia
portata a conseguenze ulteriori o di acquisire elementi di
prova in ordine ai medesimi delitti, si intromettono nelle
attività criminose dirette a favorire l'immigrazione
clandestina.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono disposte,
d'intesa, anche ai fini del coordinamento, con il competente
ufficio del Dipartimento della pubblica sicurezza, secondo
l'appartenenza degli ufficiali di polizia giudiziaria, dai
responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e per il
personale dipendente, con riferimento agli specifici ambiti di
competenza, dal direttore della Direzione investigativa
antimafia.
3. Delle operazioni previste dal comma 1 è data
tempestiva comunicazione al pubblico ministero.
Art. 12- ter. (Ritardo od omissione degli atti di
cattura, di arresto o di sequestro). - 1. Gli ufficiali di
polizia giudiziaria, quando è necessario per acquisire
rilevanti elementi probatori ovvero per individuare o
catturare i responsabili dei delitti indicati nell'articolo
12- bis, possono omettere o ritardare gli atti di
rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche
oralmente, al pubblico ministero competente per le indagini al
quale, entro quarantotto ore, devono trasmettere una motivata
relazione. Se il ritardo o l'omissione può arrecare
pregiudizio alle indagini in corso, il pubblico ministero
dispone diversamente.
2. Per gli stessi motivi indicati nel comma 1, il
pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare
l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei
provvedimenti che applicano una misura cautelare,
dell'arresto, del fermo di indiziato di delitto o del
sequestro. Nei casi d'urgenza, il ritardo dell'esecuzione dei
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predetti provvedimenti può essere disposto anche oralmente, ma
il relativo decreto deve essere emesso entro le successive
quarantotto ore".
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