| 1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze al
fine di collaborare con le forze dell'ordine impegnate in
operazioni di contrasto alla criminalità organizzata, che
richiedano, per un periodo di tempo superiore a due mesi,
l'impiego della forza pubblica in misura eccedente la
disponibilità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il
Ministro dell'interno adotta uno o più specifici programmi di
utilizzazione, da parte dei prefetti delle province
interessate, di contingenti di personale militare delle Forze
armate. Detto personale è dislocato nelle stesse province
nelle quali ne è previsto l'impiego, o in province limitrofe,
ed è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari
ai sensi degli articoli 13 della legge 1^ aprile 1981, n.
121, e 19 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive
modificazioni.
2. Il programma di cui al comma 1 è adottato sentiti il
Ministro della difesa ed il Comitato nazionale per l'ordine e
per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il
Capo di stato maggiore della Forza armata interessata. Il
medesimo programma ha la durata massima di sei mesi,
rinnovabile, e definisce i contingenti massimi di personale
militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna
provincia, i servizi di pubblica sicurezza ai quali detto
personale può essere adibito e le direttive di impiego del
personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle
risorse disponibili. Il programma è trasmesso dal Ministro
dell'interno alle Commissioni parlamentari competenti per
materia, che si esprimono entro venti giorni dalla
comunicazione; nel caso in cui le Commissioni esprimano, entro
il predetto termine, parere contrario, il programma è sospeso
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o modificato per tener conto del parere. Con le stesse
modalità di cui al presente comma si procede in caso di
rinnovo del programma.
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