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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69660
DDL5925-0022
Progetto di legge Camera n. 5925 - testo presentato - (DDL13-5925)
(suddiviso in 25 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C5925. TESTIPDL
...C5925.
...DISEGNO DI LEGGE
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5925 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze al
  fine di collaborare con le forze dell'ordine impegnate in
  operazioni di contrasto alla criminalità organizzata, che
  richiedano, per un periodo di tempo superiore a due mesi,
  l'impiego della forza pubblica in misura eccedente la
  disponibilità di personale della Polizia di Stato, dell'Arma
  dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, il
  Ministro dell'interno adotta uno o più specifici programmi di
  utilizzazione, da parte dei prefetti delle province
  interessate, di contingenti di personale militare delle Forze
  armate.  Detto personale è dislocato nelle stesse province
  nelle quali ne è previsto l'impiego, o in province limitrofe,
  ed è posto a disposizione dei prefetti dalle autorità militari
  ai sensi degli articoli 13 della legge 1^ aprile 1981, n.
  121, e 19 del testo unico della legge comunale e provinciale,
  approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive
  modificazioni.
     2.  Il programma di cui al comma 1 è adottato sentiti il
  Ministro della difesa ed il Comitato nazionale per l'ordine e
  per la sicurezza pubblica, cui è chiamato a partecipare il
  Capo di stato maggiore della Forza armata interessata.  Il
  medesimo programma ha la durata massima di sei mesi,
  rinnovabile, e definisce i contingenti massimi di personale
  militare delle Forze armate utilizzabili in ciascuna
  provincia, i servizi di pubblica sicurezza ai quali detto
  personale può essere adibito e le direttive di impiego del
  personale medesimo nel rispetto delle norme vigenti e delle
  risorse disponibili.  Il programma è trasmesso dal Ministro
  dell'interno alle Commissioni parlamentari competenti per
  materia, che si esprimono entro venti giorni dalla
  comunicazione; nel caso in cui le Commissioni esprimano, entro
  il predetto termine, parere contrario, il programma è sospeso
 
                              Pag. 24
 
  o modificato per tener conto del parere.  Con le stesse
  modalità di cui al presente comma si procede in caso di
  rinnovo del programma.
 
DATA=990420 FASCID=DDL13-5925 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5925 TOTPAG=0026 TOTDOC=0025 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= PD PAGINIZ=0023 RIGINIZ=005 PAGFIN=0024 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=24 SORTRES= SORTDDL=592500 00 FASCIDC=13DDL5925 SORTNAV=0592500 000 00000 ZZDDLC5925 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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