| 1. Nel corso delle operazioni di cui all'articolo 19 i
militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti
di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
persone e di mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o di
impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi o delle
infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di
polizia giudiziaria.
2. Ai fini di identificazione, per completare gli
accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia
giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui
all'articolo 19 accompagna le persone controllate presso i più
vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri, consegnando le armi, gli esplosivi e gli altri
oggetti eventualmente rinvenuti. Nei confronti delle persone
accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349
del codice di procedura penale.
3. In conformità a quanto previsto dalle disposizioni di
cui all'articolo 352 del codice di procedura penale, delle
operazioni di perquisizione è data notizia, senza ritardo e
comunque entro quarantotto ore, al procuratore della
Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni
sono effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le
convalida entro le successive quarantotto ore.
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