| 1. All'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, dopo
il comma 2 è aggiunto il seguente:
" 2-bis. A decorrere dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni previste dall'articolo 3,
l'esercizio senza autorizzazione delle attività di cui al
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comma 1 del presente articolo è punito con la sanzione
amministrativa da lire 2 milioni a lire 12 milioni e la
violazione delle disposizioni di cui al comma 2 del presente
articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire un
milione a lire 6 milioni. L'inosservanza delle prescrizioni
previste dalle disposizioni di cui all'articolo 3 è punita con
la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 6
milioni".
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