| (Commissione di coordinamento per il recupero e la
salvaguardia di Castelvecchio).
1. Costituiscono finalità dello Stato gli interventi di
recupero e di salvaguardia del patrimonio storico, artistico,
culturale ed archeologico di Castelvecchio a Verona.
2. In relazione agli interventi di cui al comma 1, è
istituita, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, una commissione di
coordinamento, composta da undici esperti, individuati tra
soggetti di alta qualificazione scientifica. La nomina della
commissione è di competenza del sindaco, acquisito il parere
della soprintendenza competente per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici del comune di Verona.
3. La commissione, nella prima seduta, elegge nel proprio
seno il presidente.
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