| (Procedure).
1. Le proposte degli interventi, presentati dagli enti
locali interessati e dalle competenti soprintendenze, sono
esaminati dalla commissione di cui all'articolo 1, che approva
il piano delle iniziative da realizzare.
2. Per l'attuazione degli interventi, approvati con il
piano di cui al comma 1, non sono necessari, in deroga alla
normativa urbanistica vigente, ulteriori pareri,
autorizzazioni o concessioni.
3. Ogni sei mesi la commissione di cui all'articolo 1
presenta una relazione sulla attività svolta al Ministro per i
beni e le attività culturali, che ne cura la trasmissione ai
due rami del Parlamento.
4. La commissione di cui all'articolo 1 resta in carica
per il triennio 1999-2001.
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