| Onorevoli Colleghi! - La violazione di domicilio è uno
dei reati più caratteristici della cosiddetta
"microcriminalità". Esso è molto spesso propedeutico ad altri
reati, soprattutto furti, ma anche rapine, omicidi, violenze
carnali. Tuttavia sono molti i casi nei quali, anche per
l'incapacità o l'impossibilità di portare a termine un disegno
criminoso più ampio, la violazione di domicilio rimane un
reato a se stante.
Un caso particolare e caratteristico è quello nel quale la
commissione di ulteriori reati viene sventata dalla presenza,
nell'appartamento oggetto di violazione, del proprietario o di
altre persone, la cui incolumità viene comunque posta in
pericolo dalla presenza stessa di estranei non autorizzati, e
dalle loro intenzioni illecite.
L'attuale formulazione del codice penale (articolo 614)
prevede una sanzione piuttosto blanda per la violazione di
domicilio, non definendo una pena minima e individuando quella
massima in tre anni; appena più gravi sono le sanzioni qualora
la violazione avvenga con la violenza o la minaccia delle
armi, ma anche in questo caso la sanzione minima è di un anno
e quella massima di cinque anni. E' evidente, nell'attuale
formulazione, la riserva mentale del legislatore nel pensare
la violazione di domicilio soprattutto come un reato in
qualche modo accessorio, funzionale alla commissione di altri
più gravi fatti delittuosi, piuttosto che come un atto grave
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in sé. D'altronde il codice non fa distinzione se la
violazione avvenga in assenza o in presenza del proprietario,
di suoi congiunti o di altre persone all'interno della
proprietà violata.
La presente proposta di legge si propone di incrementare
le pene per la violazione di domicilio, in modo che questo
reato possa essere perseguito con adeguate sanzioni che
abbiano effetto deterrente anche se non accompagnato da altri
più gravi fatti delittuosi, e disciplina autonomamente,
inoltre, il caso della presenza di persone nel domicilio
violato. Essa consta di tre articoli.
All'articolo 1 si prevede l'introduzione di una soglia
minima di due anni di reclusione ed il raddoppio dell'attuale
massima sanzione, che viene portata a sei anni.
L'articolo 2 aumenta conseguentemente la pena nel caso di
violazione effettuata con violenza o a mano armata, fissando
un minimo di quattro e un massimo di nove anni di
reclusione.
L'articolo 3, infine, prevede che in caso di presenza di
persone all'interno della proprietà violata la pena minima sia
elevata a tre anni nei casi normali e a sei anni in caso di
violenza o uso di armi.
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