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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69680
DDL5929-0002
Progetto di legge Camera n. 5929 - testo presentato - (DDL13-5929)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5929. TESTIPDL
...C5929.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5929 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La violazione di domicilio è uno
  dei reati più caratteristici della cosiddetta
  "microcriminalità".  Esso è molto spesso propedeutico ad altri
  reati, soprattutto furti, ma anche rapine, omicidi, violenze
  carnali.  Tuttavia sono molti i casi nei quali, anche per
  l'incapacità o l'impossibilità di portare a termine un disegno
  criminoso più ampio, la violazione di domicilio rimane un
  reato a se stante.
     Un caso particolare e caratteristico è quello nel quale la
  commissione di ulteriori reati viene sventata dalla presenza,
  nell'appartamento oggetto di violazione, del proprietario o di
  altre persone, la cui incolumità viene comunque posta in
  pericolo dalla presenza stessa di estranei non autorizzati, e
  dalle loro intenzioni illecite.
     L'attuale formulazione del codice penale (articolo 614)
  prevede una sanzione piuttosto blanda per la violazione di
  domicilio, non definendo una pena minima e individuando quella
  massima in tre anni; appena più gravi sono le sanzioni qualora
  la violazione avvenga con la violenza o la minaccia delle
  armi, ma anche in questo caso la sanzione minima è di un anno
  e quella massima di cinque anni.  E' evidente, nell'attuale
  formulazione, la riserva mentale del legislatore nel pensare
  la violazione di domicilio soprattutto come un reato in
  qualche modo accessorio, funzionale alla commissione di altri
  più gravi fatti delittuosi, piuttosto che come un atto grave
 
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  in sé.  D'altronde il codice non fa distinzione se la
  violazione avvenga in assenza o in presenza del proprietario,
  di suoi congiunti o di altre persone all'interno della
  proprietà violata.
     La presente proposta di legge si propone di incrementare
  le pene per la violazione di domicilio, in modo che questo
  reato possa essere perseguito con adeguate sanzioni che
  abbiano effetto deterrente anche se non accompagnato da altri
  più gravi fatti delittuosi, e disciplina autonomamente,
  inoltre, il caso della presenza di persone nel domicilio
  violato.  Essa consta di tre articoli.
     All'articolo 1 si prevede l'introduzione di una soglia
  minima di due anni di reclusione ed il raddoppio dell'attuale
  massima sanzione, che viene portata a sei anni.
     L'articolo 2 aumenta conseguentemente la pena nel caso di
  violazione effettuata con violenza o a mano armata, fissando
  un minimo di quattro e un massimo di nove anni di
  reclusione.
     L'articolo 3, infine, prevede che in caso di presenza di
  persone all'interno della proprietà violata la pena minima sia
  elevata a tre anni nei casi normali e a sei anni in caso di
  violenza o uso di armi.
 
DATA=990420 FASCID=DDL13-5929 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5929 TOTPAG=0003 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=592900 00 FASCIDC=13DDL5929 SORTNAV=0592900 000 00000 ZZDDLC5929 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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