| 1. Il primo comma dell'articolo 614 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in altro
luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro
la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo,
ovvero si introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito
con la reclusione da due a sei anni".
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