| Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, ha modificato completamente i titoli
per l'ottenimento della dispensa dalla ferma di leva di cui
all'articolo 22 della legge n. 191 del 1975. Infatti nella
nuova elencazione, sensibilmente decurtata, formulata
dall'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 504 del
1997, non sono state fatte salve le disposizioni di cui ai
numeri 10) e 11) del primo comma dell'articolo 22 della citata
legge n. 191 del 1975, relativi alla dispensa per gli orfani
ed i figli di invalidi del lavoro con percentuale dal 75 per
cento in poi. Si tratta di nuclei familiari in notevole
difficoltà, come possono esserlo quelli in cui il disabile
grave, che ha fornito al progresso civile e sociale della
Nazione un grande tributo di sacrificio psico-fisico
personale, spesso non riesce a ritrovare la serenità personale
e familiare e la cui disabilità ha un notevole impatto sociale
tramutandosi in handicap grave.
Il legislatore non ha tenuto nel giusto conto il
significato del danno, che ha un peso personale grandissimo ma
che spesso non ha un rilievo sociale né a livello di
assistenza né a livello di riconoscimento.
In sede legislativa può essere sanata questa grave
questione che ha disconosciuto un così importante diritto
soggettivo volto anche a prevenire l'aggravarsi di un disagio
familiare sempre incombente in presenza di un disabile grave
nel nucleo familiare; si tratta di un diritto acquisito che,
così arbitrariamente e semplicemente cancellato, pone in
discussione e disconosce un principio equo e sostenibile,
giuridicamente e moralmente.
La proposta di legge, composta da un unico articolo,
integra il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, con
due disposizioni: la prima dispensa dal servizio di leva il
primo o altro figlio maschio di genitore caduto sul lavoro; la
seconda dispensa dal servizio di leva il primo o altro figlio
maschio di genitore invalido del lavoro di prima e di seconda
categoria.
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