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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69688
DDL5931-0002
Progetto di legge Camera n. 5931 - testo presentato - (DDL13-5931)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5931. TESTIPDL
...C5931.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5931 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Come è noto, i contratti
  collettivi nazionali di lavoro nel comparto pubblico hanno
  vigenza triennale ed in tale arco temporale si sviluppano i
  relativi benefìci giuridici ed economici.  Numerose decisioni
  giurisprudenziali, sia della magistratura amministrativa che
  di quella ordinaria, hanno più volte statuito che i
  destinatari degli accordi sono tutti coloro i quali risultano
  in servizio alla data di decorrenza della validità dei
  contratti, sia che rimangano in servizio, sia che siano
  collocati in quiescenza durante il periodo di vigenza del
  contratto e l'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefìci
  previsti riguarda solo gli effetti e la loro decorrenza.
     Il riconoscimento di tale diritto è stato nel tempo,
  altresì, sancito con provvedimenti normativi per il comparto
  scuola, per il comparto Ministeri e per le amministrazioni
  autonome dello Stato; in pratica per quasi tutto il settore
  pubblico.  L'unica eccezione è rappresentata dai dipendenti
  dell'allora Ente ferrovie dello Stato, per il semplice motivo
  che all'epoca in cui venne emanato il decreto del Presidente
  della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, tale ente non era più
  un'azienda di Stato, anche se l'articolo 21 della legge 17
  maggio 1985, n. 210, stabiliva che l'ordinamento previdenziale
  ed assistenziale del personale dipendente continuava ad essere
  regolato dalle leggi in vigore.  Solo con il rinnovo del
  contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio
  1990-1992 tale diritto era esplicitamente riconosciuto anche
  al personale dipendente dell'allora Ente ferrovie dello Stato
 
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  con efficacia  ex nunc,  ma senza alcun riferimento al
  periodo pregresso, per cui i lavoratori delle Ferrovie dello
  Stato posti in quiescenza negli anni precedenti, in vigenza
  dei contratti relativi al periodi 1981-1983, 1984-1986,
  1987-1989 - sono stati ingiustamente penalizzati.  Diritto che,
  peraltro, venne di nuovo negato in occasione del rinnovo del
  contratto di lavoro relativo al triennio 1993-1995, non più
  soggetto alla legge, ma ad una intesa fra le parti, poiché
  l'Ente era trasformato in Ferrovie dello Stato Spa.
     Malgrado il lungo contendere e la fondatezza giuridica dei
  diritti vantati dai ferrovieri, i risultati parziali e
  positivi conseguiti dai lavoratori dopo lunghi anni di lotte,
  sia in sede giudiziaria che politica, erano vanificati dal
  Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che a
  mezzo della circolare n. 72 del 15 febbraio 1987, in tema di
  perequazione automatica per le pensioni pubbliche, a norma
  dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,
  stabiliva che: "at fini corretta applicazione provvedimenti
  riguardanti personale statale collocato a riposo periodo
  vigenza contrattuale triennio 85/87 et avente titolo at
  riliquidazione trattamento di quiescenza, importi pensione
  decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e dal 1^ gennaio 1988, in
  quanto commisurati at nuove e più elevate basi pensionabili,
  dovranno essere attribuiti in sostituzione importi pensione in
  godimento rispettivamente al 31 dicembre 1986 e 31 dicembre
  1987, comprensivi aumenti perequativi nel frattempo concessi
  che restano pertanto assorbiti".  Tale disposizione è stata
  subito applicata a tutto il settore pubblico, compreso quello
  concernente i ferrovieri, nel solo periodo di riconoscimento
  dell'unicità contrattuale, cioè nel periodo di vigenza del
  contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio
  1990-1992.  Risulta, pertanto, evidente che gli effetti di una
  legge, che riconosceva un diritto patrimoniale al lavoratore
  posto in quiescenza nel periodo di vigenza del contratto
  triennale, erano inspiegabilmente modificati da una circolare
  che di fatto annullava la finalità della legge stessa, in
  quanto prevedeva che dovesse valere, alternativamente, o il
  contratto o la perequazione.  Inoltre, la circolare del
  ministero del tesoro n. 12954 del 7 luglio 1989 stabiliva che
  la unicità dei contratti nell'arco del triennio doveva
  intendersi limitata ai soli fini pensionistici e non anche a
  quelli della buonuscita.  Tale circolare è stata ripetutamente
  contestata in sede giurisdizionale, con la conseguenza di
  decine di sentenze favorevoli ai lavoratori che hanno visto
  riconosciuto il loro diritto al ricalcolo della buonuscita
  comprensiva degli aumenti contrattuali concessi nel triennio.
  Fra tutte si ricorda, per il valore della sua portata, la
  sentenza emessa, in sede di appello, del Consiglio di Stato
  del 1^ dicembre 1995, depositata il 29 marzo 1996, che così
  conclude: "Il dipendente cessato dal servizio con diritto a
  pensione, anche se collocato a riposo anteriormente alla data
  di introduzione del trattamento economico a regime, ha diritto
  ad un trattamento economico identico a quello dei dipendenti
  in servizio nel periodo di vigenza dell'accordo, che viene
  corrisposto alle stesse scadenze e nelle stesse percentuali
  per il restante personale con i consequenziali riflessi sulla
  misura dell'indennità di buonuscita e del trattamento
  pensionistico".
     La presente proposta di legge è basata sul presupposto che
  il lavoratore abbia diritto sia all'uno che all'altro
  beneficio, poiché la dilazione degli aumenti nell'arco dei tre
  anni deriva da una mera esigenza di bilancio.  Pertanto,
  giuridicamente, gli aumenti sono da considerare come
  corrisposti nel primo giorno di inizio della validità del
  contratto e, pertanto, suscettibili degli aumenti per
  perequazione verificatisi nel corso del triennio di cui alla
  legge n. 730 del 1983.
     Tutto ciò premesso, gli obiettivi della presente proposta
  di legge sono i seguenti:
         a)  riconoscere, in vigenza del contratto
  triennale, il diritto di ottenere tutti gli aumenti concessi
  ai ferrovieri che hanno cessato il servizio nel periodo
  compreso fra il 1981 ed il 1995;
         b)  eliminare interpretazioni difformi dallo
  spirito delle disposizioni emanate, per evitare pendenze
 
                               Pag. 3
 
  giudiziarie sempre più numerose con un costo non
  trascurabile;
         c)  rendere, infine, un dovuto atto di giustizia ed
  equità ai pensionati ferrovieri che sono in attesa del
  riconoscimento di un loro diritto, come è già avvenuto per
  tutti gli altri pubblici dipendenti.  L'approvazione della
  proposta di legge, oltre ad eliminare l'enorme contenzioso
  pendente, comporterebbe anche un vantaggio economico per le
  Ferrovie stesse.  Infatti, la stragrande maggioranza del
  contenzioso, fino ad oggi, si è concluso con la condanna delle
  Ferrovie dello Stato, oltre alle spese aggiuntive di
  giustizia, anche al pagamento degli interessi e della
  rivalutazione monetaria, che fanno addirittura più che
  raddoppiare l'importo del diritto riconosciuto a favore dei
  dipendenti.
 
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