| 1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato, successivamente trasformata in
Ente Ferrovie dello Stato e da ultimo in Ferrovie dello Stato
Spa, che sia comunque cessato dal servizio nel periodo
compreso tra il 1^ gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1995, con
diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti stipendiali
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
1982, n. 804, dalla legge 10 luglio 1984, n. 292, e successive
modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1985, n. 779, e dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i
trienni 1987-1989, 1990-1992, 1993-1995, hanno effetto, per il
periodo di vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, negli importi
effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal
servizio e nella misura e con le decorrenze stabilite dagli
aumenti dilazionati nell'arco del triennio per il personale in
servizio, ai sensi delle disposizioni citate nel presente
articolo, tenendo conto dell'ultimo stipendio che il
lavoratore avrebbe percepito, se comprensivo di tutti gli
aumenti stipendiali previsti nel triennio.
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