| 1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, aventi ad oggetto l'applicabilità dei benefìci
previsti nel periodo di vigenza dei contratti, comunque
denominati, che sono riconosciuti ai sensi delle disposizioni
della presente legge, sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti
giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di
efficacia.
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