| Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, la figura del
revisore contabile è stata recentemente oggetto di riforma,
attraverso un iter legislativo lungo e travagliato.
Dal vecchio ruolo dei revisori contabili, disciplinato dal
regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, si è attualmente
giunti, sulla base della direttiva 84/253/CEE del Consiglio,
del 10 aprile 1984, e quindi della legge 29 dicembre 1990, n.
428, all'istituzione del registro dei revisori contabili
previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 88.
La legge 13 maggio 1997, n. 132, successivamente
modificata dalla legge 8 luglio 1998, n. 222, detta le regole
dell'esame per l'iscrizione nel nuovo registro dei revisori
contabili, disciplinando, agli articoli 1 e 2,
rispettivamente, le modalità di indizione della prima sessione
di esami per l'iscrizione stessa ed i relativi requisiti di
ammissione.
Per l'ammissione alla prima sessione di esami, il citato
articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 13 maggio
1997, n. 132, prevede una deroga al regime ordinario dei
requisiti soggettivi, stabilito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, laddove considera utile
l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, in
alternativa all'aver conseguito in materie economiche,
aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma
universitario o un diploma di una scuola diretta a fini
speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della
durata minima di tre anni.
L'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, nulla
dispone in ordine alla data entro la quale debbano essere
posseduti i requisiti di ammissione previsti dal comma 1,
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lettera a), dello stesso articolo. La norma poteva
quindi essere facilmente interpretata nel senso che tali
requisiti dovessero essere posseduti alla data della sua
entrata in vigore, e cioè entro il 22 maggio 1997. Una diversa
interpretazione, che peraltro risulta essere stata accolta
presso gli organi deputati al vaglio delle domande di
ammissione, ricava i termini ultimi per il possesso dei
predetti requisiti dalla lettura del comma 7 dell'articolo 1
della stessa legge 13 maggio 1997, n. 132. Tale comma prevede
che per sostenere la prima sessione di esami per l'iscrizione
al registro dei revisori contabili debba essere presentata
domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della stessa legge e ciò, per effetto dell'ulteriore
differimento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8
luglio 1998, n. 222, entro il 10 agosto 1998. La stessa norma,
infatti, prevede che alla domanda debba essere allegata, tra
l'altro, copia del certificato di iscrizione all'albo dei
ragionieri e periti commerciali.
Avviene dunque che parte degli aspiranti all'iscrizione al
registro dei revisori contabili, iscritti all'albo dei
ragionieri e periti commerciali dopo il 22 maggio 1997, ma
prima del 10 agosto 1998, hanno trascurato di presentare
domanda di ammissione alla prima sessione di esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili nell'erroneo
presupposto di non possedere i richiesti requisiti
soggettivi.
Con la presente proposta di legge si propone pertanto una
proroga dei termini per l'ammissione agli esami per
l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, in deroga al
regime ordinario dei requisiti soggettivi richiesti. Non solo
corre l'obbligo morale di rimediare alle conseguenze di una
disposizione di legge non facilmente interpretabile, ma vi è
anche l'esigenza di assicurare un regime transitorio di
passaggio dal vecchio al nuovo istituto della revisione che
eviti disparità di trattamento che possano basarsi solo su una
confusa tempistica di maturazione dei requisiti richiesti.
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