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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69694
DDL5932-0002
Progetto di legge Camera n. 5932 - testo presentato - (DDL13-5932)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5932. TESTIPDL
...C5932.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5932 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Com'è noto, la figura del
  revisore contabile è stata recentemente oggetto di riforma,
  attraverso un  iter  legislativo lungo e travagliato.
     Dal vecchio ruolo dei revisori contabili, disciplinato dal
  regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, si è attualmente
  giunti, sulla base della direttiva 84/253/CEE del Consiglio,
  del 10 aprile 1984, e quindi della legge 29 dicembre 1990, n.
  428, all'istituzione del registro dei revisori contabili
  previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio
  1992, n. 88.
     La legge 13 maggio 1997, n. 132, successivamente
  modificata dalla legge 8 luglio 1998, n. 222, detta le regole
  dell'esame per l'iscrizione nel nuovo registro dei revisori
  contabili, disciplinando, agli articoli 1 e 2,
  rispettivamente, le modalità di indizione della prima sessione
  di esami per l'iscrizione stessa ed i relativi requisiti di
  ammissione.
     Per l'ammissione alla prima sessione di esami, il citato
  articolo 2, comma 1, lettera  a),  della legge 13 maggio
  1997, n. 132, prevede una deroga al regime ordinario dei
  requisiti soggettivi, stabilito dall'articolo 3 del decreto
  legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, laddove considera utile
  l'iscrizione all'albo dei ragionieri e periti commerciali, in
  alternativa all'aver conseguito in materie economiche,
  aziendali o giuridiche un diploma di laurea o un diploma
  universitario o un diploma di una scuola diretta a fini
  speciali rilasciati al compimento di un ciclo di studio della
  durata minima di tre anni.
     L'articolo 2 della legge 13 maggio 1997, n. 132, nulla
  dispone in ordine alla data entro la quale debbano essere
  posseduti i requisiti di ammissione previsti dal comma 1,
 
                               Pag. 2
 
  lettera  a),  dello stesso articolo.  La norma poteva
  quindi essere facilmente interpretata nel senso che tali
  requisiti dovessero essere posseduti alla data della sua
  entrata in vigore, e cioè entro il 22 maggio 1997.  Una diversa
  interpretazione, che peraltro risulta essere stata accolta
  presso gli organi deputati al vaglio delle domande di
  ammissione, ricava i termini ultimi per il possesso dei
  predetti requisiti dalla lettura del comma 7 dell'articolo 1
  della stessa legge 13 maggio 1997, n. 132.  Tale comma prevede
  che per sostenere la prima sessione di esami per l'iscrizione
  al registro dei revisori contabili debba essere presentata
  domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata
  in vigore della stessa legge e ciò, per effetto dell'ulteriore
  differimento di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8
  luglio 1998, n. 222, entro il 10 agosto 1998.  La stessa norma,
  infatti, prevede che alla domanda debba essere allegata, tra
  l'altro, copia del certificato di iscrizione all'albo dei
  ragionieri e periti commerciali.
     Avviene dunque che parte degli aspiranti all'iscrizione al
  registro dei revisori contabili, iscritti all'albo dei
  ragionieri e periti commerciali dopo il 22 maggio 1997, ma
  prima del 10 agosto 1998, hanno trascurato di presentare
  domanda di ammissione alla prima sessione di esami per
  l'iscrizione nel registro dei revisori contabili nell'erroneo
  presupposto di non possedere i richiesti requisiti
  soggettivi.
     Con la presente proposta di legge si propone pertanto una
  proroga dei termini per l'ammissione agli esami per
  l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, in deroga al
  regime ordinario dei requisiti soggettivi richiesti.  Non solo
  corre l'obbligo morale di rimediare alle conseguenze di una
  disposizione di legge non facilmente interpretabile, ma vi è
  anche l'esigenza di assicurare un regime transitorio di
  passaggio dal vecchio al nuovo istituto della revisione che
  eviti disparità di trattamento che possano basarsi solo su una
  confusa tempistica di maturazione dei requisiti richiesti.
 
DATA=990420 FASCID=DDL13-5932 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5932 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=037 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=593200 00 FASCIDC=13DDL5932 SORTNAV=0593200 000 00000 ZZDDLC5932 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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