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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69697
DDL5933-0002
Progetto di legge Camera n. 5933 - testo presentato - (DDL13-5933)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5933. TESTIPDL
...C5933.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5933 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Nell'ordinamento giuridico
  italiano non esiste una disciplina organica della convivenza
  fuori del matrimonio.  Pur stabilendo, infatti, l'articolo 29
  della Costituzione che la "Repubblica riconosce i diritti
  della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio",
  non negando, quindi, dignità a forme naturali di rapporto di
  coppia diverse dalla struttura giuridica matrimoniale, è
  altrettanto vero che il citato articolo 29 riconosce alla
  famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei
  caratteri di stabilità e di certezza, nonché in virtù della
  corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono solo dal
  matrimonio (sentenza n. 310 del 1989 della Corte
  costituzionale).
     Tuttavia, pur tra qualche dissenso, si è venuta
  consolidando l'opinione diffusa che intravede nella famiglia
  di fatto "una formazione sociale ove l'individuo manifesta la
  propria personalità" (articolo 2 della Costituzione), opinione
  avallata anche dalla Corte costituzionale, che nella sentenza
  n. 237 del 1986 ha affermato che "un consolidato rapporto,
  ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante
  quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento
  delle formazioni sociali ed alle conseguenti implicazioni
  solidaristiche.  Tanto più in presenza di prole".
     Ebbene, in adesione all'orientamento espresso dalla Corte
  costituzionale e dalla prevalente giurisprudenza, pur operando
  una netta distinzione fra la famiglia legittima e quella di
  fatto, e pur volendo evitare una indistinta applicazione della
  normativa dettata sulla famiglia legittima a quella  more
  uxorio,  si intende, con la presente proposta di legge,
 
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  riservare a favore della seconda una tutela giuridica,
  solamente in caso di decesso del convivente, allorché essa si
  basi su legami affettivi, che si manifestino attraverso una
  comunione di vita e di interessi che abbia raggiunto un
  sufficiente grado di stabilità e di serietà, in ossequio al
  principio delle pari opportunità.
     Anche il possesso costituisce, per espressa definizione
  normativa, "il potere sulla cosa che si manifesta in
  un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di
  altro diritto reale" (articolo 1140, primo comma, del codice
  civile) dunque, una situazione di fatto, una "signoria sul
  bene" dalla quale scaturiscono rilevanti conseguenze
  giuridiche (esempio: usucapione, eccetera): si vuole, in
  analogia con questa  ratio,  attribuire alla fattispecie
  della convivenza una specifica rilevanza giuridica in ambito
  successorio, sotto forma di tutela del convivente  more
  uxorio  superstite, allorché la convivenza si sia protratta
  per un periodo di almeno quattro anni, e sia dimostrabile con
  mezzi di prova certi.
     In particolare, in caso di successione testamentaria, si
  vuole riservare, in un'ottica solidaristica, a favore del
  convivente superstite, avente i requisiti di cui agli articoli
  1 e 2 della proposta di legge, che si trovi in stato di
  bisogno e di impossibilità morale o materiale di procurarsi i
  mezzi di sussistenza, una indennità, da liquidare mensilmente
  o in unica soluzione, gravante sul patrimonio ereditario,
  secondo le determinazioni che saranno adottate dall'autorità
  giudiziaria, in misura pari ad un sesto delle quote riservate
  dalla legge al coniuge legittimario (articoli 536 e seguenti
  del codice civile).  Sempre in caso di successione
  testamentaria, si vuole riservare, a favore del medesimo
  convivente, analogamente a quanto a quanto previsto a favore
  del coniuge ai sensi dell'articolo 540 del codice civile, il
  diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza
  familiare, per un periodo di cinque anni, ed il diritto di
  proprietà sui mobili di uso comune che la corredano, anche in
  caso di concorso con altri chiamati.  Il diritto di abitazione
  spetta fino al raggiungimento della maggiore età anche ai
  figli minori che, pur non essendo stati legalmente
  riconosciuti, possano dimostrare di essere figli del
  convivente deceduto.  Si intendono in ogni caso esclusi dal
  diritto di proprietà i beni mobili di rilevante valore
  economico, sottoposti alle ordinarie regole della successione
  ereditaria.
     In caso di successione  ab intestato,  al convivente
  more uxorio  compete ugualmente un sesto delle quote di
  eredità previste dalla legge a favore del coniuge erede
  legittimo, nonché i diritti già illustrati, anche a favore dei
  figli minori dei conviventi.
     Si intende riconoscere, inoltre, a favore del convivente
  che si trovi in stato di bisogno e di impossibilità morale o
  materiale di procurarsi i mezzi di sussistenza, il diritto
  alla reversibilità della pensione spettante al convivente
  defunto, nonché al trattamento di fine rapporto in concorso
  con i figli se si trovano in situazione di bisogno.
     I proponenti ritengono, onorevoli colleghi, che la
  presente proposta di legge vada a colmare un vuoto normativo
  che si è venuto a determinare nel nostro ordinamento, alla
  luce dei profondi cambiamenti sociali, etici e culturali che
  stanno caratterizzando l'Italia di fine millennio.
 
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