| Onorevoli Colleghi! - Nell'ordinamento giuridico
italiano non esiste una disciplina organica della convivenza
fuori del matrimonio. Pur stabilendo, infatti, l'articolo 29
della Costituzione che la "Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio",
non negando, quindi, dignità a forme naturali di rapporto di
coppia diverse dalla struttura giuridica matrimoniale, è
altrettanto vero che il citato articolo 29 riconosce alla
famiglia legittima una dignità superiore, in ragione dei
caratteri di stabilità e di certezza, nonché in virtù della
corrispettività dei diritti e dei doveri che nascono solo dal
matrimonio (sentenza n. 310 del 1989 della Corte
costituzionale).
Tuttavia, pur tra qualche dissenso, si è venuta
consolidando l'opinione diffusa che intravede nella famiglia
di fatto "una formazione sociale ove l'individuo manifesta la
propria personalità" (articolo 2 della Costituzione), opinione
avallata anche dalla Corte costituzionale, che nella sentenza
n. 237 del 1986 ha affermato che "un consolidato rapporto,
ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante
quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento
delle formazioni sociali ed alle conseguenti implicazioni
solidaristiche. Tanto più in presenza di prole".
Ebbene, in adesione all'orientamento espresso dalla Corte
costituzionale e dalla prevalente giurisprudenza, pur operando
una netta distinzione fra la famiglia legittima e quella di
fatto, e pur volendo evitare una indistinta applicazione della
normativa dettata sulla famiglia legittima a quella more
uxorio, si intende, con la presente proposta di legge,
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riservare a favore della seconda una tutela giuridica,
solamente in caso di decesso del convivente, allorché essa si
basi su legami affettivi, che si manifestino attraverso una
comunione di vita e di interessi che abbia raggiunto un
sufficiente grado di stabilità e di serietà, in ossequio al
principio delle pari opportunità.
Anche il possesso costituisce, per espressa definizione
normativa, "il potere sulla cosa che si manifesta in
un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di
altro diritto reale" (articolo 1140, primo comma, del codice
civile) dunque, una situazione di fatto, una "signoria sul
bene" dalla quale scaturiscono rilevanti conseguenze
giuridiche (esempio: usucapione, eccetera): si vuole, in
analogia con questa ratio, attribuire alla fattispecie
della convivenza una specifica rilevanza giuridica in ambito
successorio, sotto forma di tutela del convivente more
uxorio superstite, allorché la convivenza si sia protratta
per un periodo di almeno quattro anni, e sia dimostrabile con
mezzi di prova certi.
In particolare, in caso di successione testamentaria, si
vuole riservare, in un'ottica solidaristica, a favore del
convivente superstite, avente i requisiti di cui agli articoli
1 e 2 della proposta di legge, che si trovi in stato di
bisogno e di impossibilità morale o materiale di procurarsi i
mezzi di sussistenza, una indennità, da liquidare mensilmente
o in unica soluzione, gravante sul patrimonio ereditario,
secondo le determinazioni che saranno adottate dall'autorità
giudiziaria, in misura pari ad un sesto delle quote riservate
dalla legge al coniuge legittimario (articoli 536 e seguenti
del codice civile). Sempre in caso di successione
testamentaria, si vuole riservare, a favore del medesimo
convivente, analogamente a quanto a quanto previsto a favore
del coniuge ai sensi dell'articolo 540 del codice civile, il
diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza
familiare, per un periodo di cinque anni, ed il diritto di
proprietà sui mobili di uso comune che la corredano, anche in
caso di concorso con altri chiamati. Il diritto di abitazione
spetta fino al raggiungimento della maggiore età anche ai
figli minori che, pur non essendo stati legalmente
riconosciuti, possano dimostrare di essere figli del
convivente deceduto. Si intendono in ogni caso esclusi dal
diritto di proprietà i beni mobili di rilevante valore
economico, sottoposti alle ordinarie regole della successione
ereditaria.
In caso di successione ab intestato, al convivente
more uxorio compete ugualmente un sesto delle quote di
eredità previste dalla legge a favore del coniuge erede
legittimo, nonché i diritti già illustrati, anche a favore dei
figli minori dei conviventi.
Si intende riconoscere, inoltre, a favore del convivente
che si trovi in stato di bisogno e di impossibilità morale o
materiale di procurarsi i mezzi di sussistenza, il diritto
alla reversibilità della pensione spettante al convivente
defunto, nonché al trattamento di fine rapporto in concorso
con i figli se si trovano in situazione di bisogno.
I proponenti ritengono, onorevoli colleghi, che la
presente proposta di legge vada a colmare un vuoto normativo
che si è venuto a determinare nel nostro ordinamento, alla
luce dei profondi cambiamenti sociali, etici e culturali che
stanno caratterizzando l'Italia di fine millennio.
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