| (Cause impeditive della convivenza
giuridicamente rilevante).
1. Devono essere considerate cause impeditive della
convivenza giuridicamente rilevante ai sensi della presente
legge:
a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale in
atto, esclusa l'ipotesi in cui i coniugi siano separati con
sentenza passata in giudicato;
b) la sussistenza di un rapporto di parentela,
affinità, adozione e affiliazione di cui all'articolo 87 del
codice civile;
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c) l'ipotesi di delitto prevista dall'articolo 88
del codice civile.
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