| (Diritti successori del convivente in caso di successione
testamentaria).
1. E' riservata, in caso di successione testamentaria, a
favore del convivente superstite avente i requisiti di cui
agli articoli 1 e 2, che si trovi in stato di bisogno e di
impossibilità morale o materiale di procurarsi i mezzi di
sussistenza, una indennità, da liquidare mensilmente o in
unica soluzione, gravante sul patrimonio ereditario, secondo
le determinazioni adottate dall'autorità giudiziaria, in
misura pari ad un sesto delle quote riservate dalla legge al
coniuge legittimario ai sensi degli articoli 536 e seguenti
del codice civile.
2. E' riservato, altresì, a favore del medesimo convivente
di cui al comma 1, aventi i requisiti di cui agli articoli 1 e
2, analogamente a quanto previsto a favore del coniuge ai
sensi dell'articolo 540 del codice civile, il diritto di
abitazione sulla casa adibita a residenza familiare per un
periodo di cinque anni, anche in caso di concorso con altri
chiamati. Il diritto di proprietà sui mobili di uso comune che
corredano l'abitazione spetta esclusivamente al convivente.
3. I diritti di cui al comma 2 spettano fino al
raggiungimento della maggiore età anche ai figli minori che,
pur non essendo stati legalmente riconosciuti, possano
dimostrare di essere figli del convivente deceduto.
4. Sono esclusi dal diritto di proprietà i mobili di
rilevante valore economico, che rimangono sottoposti alle
disposizioni ordinarie vigenti in materia di successione.
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