| (Diritto alla reversibilità e al trattamento
di fine rapporto).
1. A favore del convivente, avente i requisiti di cui alla
presente legge, che si trovi in stato di bisogno e di
impossibilità morale o materiale di procurarsi i mezzi di
sussistenza, spetta il diritto alla reversibilità della
pensione e/o del trattamento di fine rapporto spettante al
convivente defunto. In caso di concorso con l'altro coniuge,
e/o con i figli minori nati dal matrimonio, tale diritto è
pari ad un sesto della quota spettante ai primi.
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