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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69705
DDL5934-0002
Progetto di legge Camera n. 5934 - testo presentato - (DDL13-5934)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5934. TESTIPDL
...C5934.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5934 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Deputati! - Il settore dei beni culturali in
  Italia non ha avuto da parte dello Stato l'attenzione e le
  risorse che il suo valore e la sua consistenza avrebbero
  preteso.
     A fronte della enorme ricchezza storico-culturale del suo
  patrimonio, lo Stato, da un lato, non ha predisposto un
  razionale sistema di definizione di competenze per
  l'individuazione delle autorità preposte alla tutela, né ha
  fornito, dall'altro, adeguati mezzi finanziari per la
  conservazione e la cura di tale risorsa.
     Sul primo punto, basti ricordare come siano state
  improduttive di effetti sia l'apertura dell'articolo 9 della
  Costituzione espressa nel richiamo al patrimonio
  storico-artistico della Nazione, non già dello Stato, sia la
  previsione contenuta nell'articolo 48 del decreto del
  Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 di attribuzioni
  amministrative alle regioni ed agli enti locali in ordine alla
  tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.
     Quanto alla destinazione di adeguate risorse finanziarie
  per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico, va
  evidenziato che i rari interventi legislativi favorevoli al
  settore hanno subìto nel tempo sensibili contrazioni.  Fra i
  primi, si fa riferimento in particolare alla legge n. 512 del
  1982, legge meritevole di considerazione per l'innovazione
  introdotta correlando le agevolazioni fiscali agli oneri
  incombenti sulle proprietà quando questa ha ad oggetto beni di
  riconosciuto valore storico-artistico.
     Il sistema della deducibilità totale dal reddito delle
  spese affrontate per ottemperare agli obblighi di tutela
 
                               Pag. 2
 
  imposti al titolare ha realizzato un efficace strumento per la
  conservazione e fruizione dei beni vincolati ai sensi della
  legge n. 1089 del 1939 e del decreto del Presidente della
  Repubblica n. 1409 del 1963.  Dal principio della deducibilità
  si è però successivamente transitati al principio della
  detraibilità con conseguente contrazione dei benefìci e
  penalizzazione degli interventi negli ambiti sopra
  identificati.
     La presente proposta di legge rappresenta una risposta
  forse provocatoria nella sua semplicità ai sopra evidenziati
  problemi di scarsità di fondi a disposizione degli interventi
  diretti al recupero ed alla valorizzazione dei beni ed anche
  delle attività culturali, riproponendo con forza il principio
  della piena deducibilità da reddito delle erogazioni liberali
  effettuate da privati e da imprese.
     Infatti, è acquisito in dottrina e nella prassi, che lo
  strumento più idoneo per indirizzare investimenti e risorse di
  singoli ed imprese verso i settori che il legislatore vuole
  favorire, ritenendoli di interesse della collettività, è
  quello della deduzione dal reddito, non già della detrazione
  d'imposta.
     L'articolo 1 della proposta di legge esplica tale
  principio stabilendo che la deduzione non può essere di
  importo superiore all'uno per cento del reddito dichiarato,
  specificando anche i requisiti di cui i soggetti beneficiari
  delle erogazioni liberali devono, a loro volta, essere in
  possesso.
     L'articolo 2, sulla base di quanto recentemente previsto
  per altri settori, prevede la possibilità di destinare una
  quota pari allo 0,4 per cento dell'imposta sul reddito delle
  persone fisiche (IRPEF) al finanziamento di iniziative
  pertinenti nell'ambito della cultura nella più lata accezione
  del concetto, comprensiva delle attività rivolte alla tutela
  del bene culturale, alla sua valorizzazione e al complesso
  delle manifestazioni che esprimono nei diversi settori il
  valore culturale.
     Infine, l'articolo 3, sviluppando la disponibilità del
  legislatore a vedere riconosciuto un ruolo anche alla regione
  in ordine al finanziamento o alla contribuzione di interventi
  in questo settore, disponibilità già manifestata con
  l'articolo 12, comma 1, della legge n. 537 del 1993, fa
  rientrare nella disponibilità delle regioni una quota pari al
  cinquanta per cento dell'importo così realizzato per il
  finanziamento o la contribuzione delle ipotesi previste
  all'articolo 2.
 
DATA=990421 FASCID=DDL13-5934 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5934 TOTPAG=0005 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=046 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=593400 00 FASCIDC=13DDL5934 SORTNAV=0593400 000 00000 ZZDDLC5934 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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