| (Deducibilità delle erogazioni liberali a favore del
settore culturale e artistico).
1. Nella determinazione del reddito delle persone fisiche
e delle imprese sono interamente deducibili le erogazioni
liberali in denaro a favore di soggetti pubblici e privati che
promuovono o svolgono attività di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico,
organizzano e realizzano attività culturali, ivi compresi gli
scambi culturali con i Paesi esteri.
2. La deduzione, per un importo non superiore all'uno per
cento del reddito dichiarato, può essere fatta valere ai fini
del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche
(IRPEG) fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
3. La deduzione è ammessa, nel caso di erogazione liberale
a favore di soggetti privati, a condizione che i
beneficiari:
a) siano organismi dotati di personalità
giuridica;
b) non perseguano finalità di lucro;
c) svolgano le attività culturali di cui
all'articolo 1.
4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
dovranno rilasciare al donatore una attestazione del legale
rappresentante, certificata da professionisti iscritti
all'albo dei revisori dei conti ed allegata alla dichiarazione
dei redditi, nella quale sia specificata l'entità
dell'erogazione stessa e la sua destinazione.
5. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali, emana, entro sessanta
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giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri
e le modalità per l'applicazione della disposizioni del
presente articolo, assicurando la tempestività ed economicità
di gestione, nonché la semplificazione degli adempimenti a
carico dei contribuenti.
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