| (Destinazione del 4 per mille dell'IRPEF al finanziamento
di beni e iniziative culturali).
1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle
persone fisiche, ciascun contribuente può destinare una quota
pari al 4 per mille dell'imposta sul reddito per il
finanziamento di attività e per iniziative culturali quali:
a) manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, e del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n.
1409, e successive modificazioni;
b) mostre, esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale relative alle cose di cui alla lettera
a), nonché studi e ricerche eventualmente a tale fine
necessari;
c) ogni manifestazione di rilevante interesse
scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali,
così riconosciuta dai competenti organismi statali e
regionali.
2. Il Ministro delle finanze, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emana un
regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, con cui sono stabiliti i criteri, i
termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni
del presente articolo, assicurando la tempestività ed
economicità di gestione, nonché la semplificazione degli
adempimenti a carico dei contribuenti.
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