| (Costituzione e ripartizione del fondo).
1. I proventi di cui all'articolo 2 confluiscono in un
apposito fondo costituito presso il Ministero per i beni e le
attività culturali. Il 50 per cento del fondo è nella
disponibilità del Ministero stesso; il rimanente 50 per cento
è destinato alle regioni ed è ripartito fra le stesse con
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con cui disciplina le
modalità e i requisiti per l'accesso alla quota del 50 per
cento del fondo di cui al comma 1 nella disponibilità del
Ministero stesso.
3. Le regioni disciplinano i requisiti e le modalità per
l'accesso alla quota del fondo di cui al comma 1 nella misura
loro assegnata.
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