Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69710
DDL5935-0002
Progetto di legge Camera n. 5935 - testo presentato - (DDL13-5935)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5935. TESTIPDL
...C5935.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5935 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Impropriamente considerata ancora
  medicina alternativa, altra medicina, medicina dolce, o
  medicina non convenzionale, la fitoterapia, in quanto impiego
  a scopo preventivo e curativo di piante medicinali e derivati,
  costituisce oggi un aspetto della medicina scientifica, che
  dovrebbe essere patrimonio del medico, così come lo sono le
  conoscenze di fisioterapia, dietologia o chemioterapia.
     La comunità scientifica internazionale riconosce ormai
  alla fitoterapia la caratteristica di non seguire particolari
  filosofie o metodologie diagnostiche o terapeutiche diverse da
  quelle della medicina scientifica.
     La comunità scientifica ha ormai stabilito con certezza
  che la fitoterapia ed i fitoterapici fanno parte della
  medicina convenzionale, ma altrettanto non può dirsi per
  quello che accade nella realtà quotidiana stante il vuoto
  normativo: piante medicinali vendute come alimenti, oppure
  piante medicinali pur presenti in specialità farmaceutiche
  disponibili anche al di fuori del settore farmaceutico,
  distribuite senza alcuna garanzia o controllo clinico, solo
  perché considerate "prodotti naturali" e quindi di per sé
  sicure.  Ma quante tossine, sono altrettanto naturali!
     Molti "prodotti naturali", inoltre, possono essere
  inquinati anche da tossici ambientali; oppure essere anche
  totalmente privi di princìpi attivi, e, quindi, inutili o
  pericolosi quando usati in sostituzione di farmaci.  I
  costituenti chimici responsabili dell'attività farmacologica
  di una pianta possono anche non venire estratti dalla pianta
  stessa e non essere resi biodisponibili, se il metodo di
  preparazione non è adatto.
 
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     Mancando oltretutto un inquadramento chiaro e definito su
  cosa è utilizzabile ai fini terapeutici e cosa è invece da
  considerare alimento, crescono le opportunità di abusivismo da
  parte di figure professionali non adeguate, che, vantandosi di
  consigliare, preparare o vendere non medicinali bensì
  alimenti, in realtà si trovano con la massima libertà di
  esercitare di fatto la professione di farmacista e la
  professione del medico allo stesso tempo.
     Emergono pertanto una serie di problematiche per certi
  versi anche più complesse di quanto a prima vista potrebbe
  apparire.
     Per questi motivi se già la comunità scientifica si è
  espressa sulle modalità di estrazione e di produzione dei
  fitoterapici, occorre ora colmare il vuoto normativo e dare
  concretamente la possibilità di produrre e di registrare i
  fitoterapici come veri e propri farmaci, quelli che
  attualmente in realtà sono utilizzati come medicinali, anche
  nell'ambito dell'automedicazione, e tuttavia spesso sono privi
  dei requisiti qualitativi.
     La realtà della fitoterapia è ormai consolidata, e prove
  certe ne sono:
         a)  l'esistenza di fitoterapici già registrati come
  specialità medicinali;
         b)  la Farmacopea ufficiale italiana e la
  Farmacopea europea, che prevedono monografie di piante
  medicinali e di loro preparazioni;
         c)  le linee guida  (Guidelines for the
  assessment of herbal medicines)  dell'Organizzazione
  mondiale della sanità (OMS);
         d)  le direttive dell' Agenzia europea di
  valutazione dei medicinali (EMEA)  (Emea ad hoc working
  group on herbal medicinal products);
         e)  i sempre numerosi lavori di ricerca scientifica
  pubblicati sulla farmacologia clinica e sulla tossicologia di
  fitoterapici, disponibili in qualsiasi banca dati
  scientifica;
         f)  la presenza di servizi di fitoterapia in
  strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.
     Nell'articolo 1 della presente proposta di legge sono
  definiti le finalità e l'oggetto della legge.  La finalità
  della legge è colmare il vuoto legislativo che di fatto
  determina la mancanza di sicurezza d'impiego e della perdita
  di un'opportunità terapeutica.
     Il Ministero della sanità deve conoscere, autorizzare e
  controllare tutti i cosiddetti "prodotti naturali" di fatto
  utilizzati come medicinali, e regolamentare l'uso a scopo
  curativo da parte di professionisti qualificati.
     La presente proposta di legge nasce quindi non tanto e non
  solo per rispondere alla richiesta del "naturale" quanto
  piuttosto per regolamentare una realtà produttiva, commerciale
  e professionale cresciuta senza regole, allo scopo di favorire
  e di evidenziare i vantaggi derivanti dall'impiego della
  fitoterapia, e di evitare i potenziali rischi per la salute
  pubblica legati ad un uso non regolamentato di certe pratiche
  sanitarie.
     All'articolo 2 sono riportate le definizioni da adottare
  al fine di non generare ulteriori confusioni tra le varie
  discipline cosiddette "non convenzionali e pratiche" non
  appartenenti alla medicina.  Con il termine di fitoterapico si
  definisce in particolare un farmaco a base di una preparazione
  vegetale, registrato presso il Ministero della sanità con una
  procedura abbreviata, cosa del resto già prevista e
  prospettata dalla stessa comunità scientifica internazionale.
  Il fitoterapico costituisce pertanto una categoria  ad hoc
  tra le specialità medicinali, differenziandosi quindi
  nettamente dall'integratore dietetico, dall'alimento e dal
  prodotto erboristico.  La Commissione unica del farmaco (CUF)
  stabilisce quali piante e derivati possono essere utilizzati
  come fitoterapici registrati presso il Ministero della
  sanità.
     L'articolo 3 prevede che la CUF ed il Consiglio superiore
  di sanità siano integrati con un membro nominato dal Ministero
  della sanità esperto di fitoterapia clinica.
     L'articolo 4 esplicita la possibilità per il medico di
  utilizzare piante medicinali e derivati a scopo preventivo e
 
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  curativo, potendo quelli registrati essere utilizzati come
  farmaci da automedicazione o soggetti a prescrizione
  medica.
     L'articolo 5 entra nel merito della normativa per la
  produzione dei fitoterapici, che deve essere sempre
  autorizzata dal Ministero della sanità come le altre
  specialità medicinali, secondo quanto previsto dalla normativa
  vigente (vedi i decreti legislativi n. 178 del 1991 e n. 44
  del 1997 per le specialità medicinali).
     L'articolo 6 prevede per l'importazione di fitoterapici la
  necessità di apposita autorizzazione del Ministero della
  sanità, rilasciata secondo quanto previsto anche per le
  specialità medicinali.
     L'articolo 7 regolamenta l'autorizzazione all'immissione
  in commercio di un fitoterapico: nessun fitoterapico può
  essere immesso in commercio senza aver ottenuto
  l'autorizzazione dal Ministero della sanità, e l'articolo
  definisce le modalità per la domanda di registrazione
  abbreviata, prevista già dalla comunità scientifica
  internazionale per le piante di impiego tradizionale e di uso
  comune da lungo tempo.
     E' descritta anche tutta la documentazione relativa alla
  composizione chimica, alle analisi e alle prove
  microbiologiche da allegare.
     L'articolo 9 stabilisce i requisiti qualitativi previsti
  per fitoterapici, che dovranno essere conformi alle monografie
  della farmacopea dell'OMS e rispettare le direttive già
  previste dall'EMEA.  Controlli qualitativi sui fitoterapici,
  integratori dietetici e prodotti erboristici sono imposti agli
  organi preposti ed alle aziende sanitarie locali.
     L'imposta sul valore aggiunto (articolo 10) applicata ai
  fitoterapici non può essere superiore a quella massima
  prevista per gli altri farmaci.
     Come per qualsiasi farmaco l'articolo 11 prevede che anche
  i fitoterapici siano sottoposti al controllo di eventuali
  reazioni avverse (farmacovigilanza) da effettuare secondo le
  modalità previste per le specialità medicinali.
     L'articolo 12 consente l'istituzione nei presìdi
  ospedalieri e nelle strutture universitarie di unità operative
  di fitoterapia con servizi ambulatoriali e di degenza per
  diagnosi, cura e ricerca, tutte attività che devono rientrare
  tra le prestazioni a carico del SSN.
     La fitoterapia è una disciplina molto più complessa di
  quello che a prima vista possa apparire e richiede la
  formazione di medici adeguatamente qualificati.  L'articolo 13
  prevede l'inserimento dell'insegnamento di fitoterapia nei
  corsi di laurea in medicina e chirurgia, medicina veterinaria
  ed odontoiatria, e l'istituzione della Scuola di
  specializzazione in fitoterapia, con i relativi percorsi
  didattici e formativi.  Indispensabili a tale scopo anche i
  tirocini pratici in strutture specialistiche ospedaliere ed
  universitarie relativamente alle materie tecniche ed alla
  fitoterapia clinica.  La fitoterapia diventa pertanto una
  disciplina medica specialistica.
     Nell'articolo 14 si prevede che il medico che esercita la
  fitoterapia sia tenuto al rispetto delle norme deontologiche
  vigenti, anche per ciò che concerne la pubblicità, mentre i
  controlli nei confronti del fenomeno dell'abusivismo sono
  disciplinati dall'articolo 15.
     L'articolo 16 stabilisce la possibilità per le regioni di
  stanziare fondi per favorire la coltivazione di piante
  medicinali e la produzione di fitoterapici, così come
  l'articolo 17 prevede fondi, sempre regionali, da destinare
  alla ricerca farmacologica e clinica, alla formazione
  professionale e all'aggiornamento.
     L'articolo 18 stabilisce invece che le regioni promuovono,
  attraverso le unità operative di educazione sanitaria delle
  aziende sanitarie locali, la corretta conoscenza delle piante
  medicinali utilizzabili ai fini preventivi e curativi, con
  iniziative rivolte specificamente al personale sanitario e
  non.
     L'articolo 19 reca le sanzioni per i contravventori alle
  disposizioni della legge.
 
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