| (Finalità e oggetto).
1. La presente legge disciplina la fitoterapia intesa
come tecnica di terapia che utilizza piante medicinali e loro
derivati a scopo preventivo e curativo; la presente legge
disciplina altresì la produzione e la commercializzazione dei
fitoterapici, il loro controllo qualitativo, la loro
registrazione, la ricerca scientifica e la formazione di
professionisti qualificati.
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