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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69712
DDL5935-0004
Progetto di legge Camera n. 5935 - testo presentato - (DDL13-5935)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5935. TESTIPDL
...C5935.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5935 ZZ13 ZZPD ZZPR
                        (Definizioni).
     1.  La fitoterapia è una branca della medicina che
  prevede l'utilizzo a scopo preventivo e curativo di piante
  medicinali e loro derivati.
     2.  In relazione alla pianta, alla parte della pianta
  (droga vegetale), alla tecnica estrattiva utilizzata, alla
  concentrazione in princìpi attivi, al processo produttivo,
  alla forma e alla modalità di presentazione del prodotto, le
  piante officinali e loro derivati possono essere utilizzate
  in:
         a)  specialità registrate;
         b)  preparazioni galeniche magistrali;
         c)  integratori dietetici;
         d)  prodotti erboristici.
     3.  Le sostanze di origine vegetale utilizzabili a fini
  preventivi o curativi possono essere registrate come
  specialità medicinali, secondo le norme previste dal combinato
  disposto del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e del
  decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, oppure come
  fitoterapici seguendo la procedura abbreviata prevista dalle
 
                               Pag. 5
 
  norme per l'autorizzazione all'immissione in commercio
  prescritte dall'articolo 7 della presente legge.
     4.  La Commissione unica del farmaco (CUF), la cui
  composizione è modificata ai sensi di quanto previsto dal
  comma 1 dell'articolo 3, stabilisce quali piante e loro
  derivati possono essere utilizzati come fitoterapici
  registrati presso il Ministero della sanità ai sensi
  dell'articolo 7.
     5.  Si definiscono preparati vegetali: piante medicinali o
  parti di piante medicinali triturate o polverizzate, estratti,
  tinture, oli essenziali o grassi, succhi ottenuti da piante
  medicinali, e in generale tutti i prodotti ottenibili dalle
  piante medicinali con metodi che richiedono l'applicazione di
  processi di frazionamento di purificazione e di
  concentrazione.  I costituenti chimicamente definiti isolati da
  piante medicinali non sono preparati vegetali; possono essere
  parte dei preparati vegetali sostanze solventi, diluenti e
  conservanti; tali sostanze devono essere indicate.
     6.  Per le preparazioni galeniche magistrali e per gli
  integratori dietetici si applica la legislazione vigente in
  materia.
     7.  Le piante officinali e i loro derivati privi di
  proprietà farmacologiche, che non rientrano nelle categorie di
  cui al presente articolo, fanno parte dei prodotti
  erboristici, privi di potere nutritivo e farmacologico, non
  utilizzabili a scopo preventivo o terapeutico.
 
DATA=990421 FASCID=DDL13-5935 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5935 TOTPAG=0014 TOTDOC=0021 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=012 PAGFIN=0005 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=593500 00 FASCIDC=13DDL5935 SORTNAV=0593500 000 00000 ZZDDLC5935 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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