| (Integrazione degli organismi
dell'amministrazione sanitaria).
1. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 266, è sostituito dal seguente:
" 2. La Commissione unica del farmaco è nominata con
decreto del Ministro della sanità, è presieduta dal Ministro
stesso o dal vicepresidente da lui designato, ed è composta da
quindici esperti di documentata esperienza scientifica nel
campo delle scienze biomediche e farmacologiche, di cui sette
nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
provincie autonome e otto nominati dal Ministro della sanità.
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Un membro nominato dal Ministro deve essere un medico
dirigente di un servizio istituzionale di fitoterapia. I
membri durano in carica quattro anni e possono essere
rinnovati una sola volta".
2. Nel Consiglio superiore di sanità è obbligatoria la
rappresentanza di un esperto di fitoterapia.
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