| (Norme per la produzione di fitoterapici).
1. Nessuno può produrre anche a solo scopo di
esportazione un fitoterapico senza l'autorizzazione del
Ministero della sanità che è rilasciata previa verifica
ispettiva diretta ad accertare che lo stabilimento disponga di
personale e di mezzi tecnico-industriali adeguati per la
preparazione, il controllo e la conservazione di ciascun
fitoterapico, in conformità alla documentazione fornita dal
richiedente e che lo stabilimento stesso sia diretto da
persona avente i requisiti prescritti dall'articolo 4 del
decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni.
2. Le procedure per la richiesta di autorizzazione alla
produzione di fitoterapici sono quelle previste dall'articolo
2 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive
modificazioni.
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3. L'autorizzazione alla produzione di fitoterapici può
essere sospesa o revocata secondo quanto previsto anche per le
specialità medicinali dall'articolo 3 del decreto legislativo
29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
4. Accertamenti sulla produzione di fitoterapici sono
previsti con le modalità applicabili alle specialità
medicinali ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
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