| (Autorizzazione all'immissione
in commercio dei fitoterapici).
1. Nessun fitoterapico può essere immesso in commercio
senza avere ottenuto l'autorizzazione dal Ministero della
sanità.
2. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al
comma 1, il responsabile dell'immissione in commercio, che
deve essere residente nel territorio dell'Unione europea, deve
presentare al Ministero della sanità una domanda contenente le
seguenti informazioni:
a) nome o ragione sociale e domicilio o sede
sociale del responsabile della immissione in commercio e del
fabbricante, se diverso dal primo; in caso di coproduzione
devono essere specificate, oltre alle sedi degli stabilimenti,
italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo di
pertinenza di ciascuno di essi;
b) denominazione del fitoterapico, consistente in
nome di fantasia o denominazione comune accompagnata da un
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marchio o dal nome del fabbricante, o in denominazione
scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del
fabbricante;
c) composizione qualitativa e quantitativa di
tutti i componenti del fitoterapico, in termini usuali, senza
utilizzazione di formule chimiche, e con la descrizione del
nome botanico della pianta, della droga vegetale utilizzata,
del metodo estrattivo, della titolazione in princìpi attivi.
Se l'identificazione del principio attivo non è possibile, è
sufficiente identificare una sostanza con l'impronta
cromatografica (fingerprint cromatograms);
d) indicazioni terapeutiche, controindicazioni ed
effetti secondari;
e) posologia, forma farmaceutica, modo e via di
somministrazione, durata di stabilità; se necessario, i motivi
delle misure cautelative e di sicurezza da adottare per la
conservazione del prodotto, per la sua somministrazione ai
pazienti e per l'eliminazione dei residui unitamente
all'indicazione dei rischi potenziali che il prodotto presenta
per l'ambiente.
3. Alla domanda di cui al comma 2 devono essere
allegati:
a) la descrizione sommaria delle modalità di
preparazione del fitoterapico;
b) la descrizione dei metodi di controllo
utilizzati dal fabbricante o dai fabbricanti;
c) i risultati delle prove fisico-chimiche,
biologiche e microbiologiche;
d) un dossier attestante dati di
farmacologia, tossicologia ed impiego clinico basato sul lungo
periodo d'impiego tradizionale, facendo riferimento in modo
dettagliato alla letteratura scientifica pubblicata sul
componente o sui componenti del fitoterapico;
e) nel caso in cui l'uso tradizionale di un
fitoterapico non sia stato ben definito, la documentazione
idonea comprovante la sufficiente sicurezza di impiego e di
efficacia terapeutica;
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f) la documentazione sperimentale di studi di
farmacocinetica e biodisponibilità nell'uomo, solo quando non
vi sia sufficiente esperienza disponibile, a meno che non vi
siano presupposti riguardo la sicurezza;
g) per i fitoterapici contenenti componenti noti
ma non associati ai fini terapeutici, la dimostrazione di
compatibilità fisico-chimica, e la sinergia d'azione
farmacologica;
h) il riassunto delle caratteristiche del prodotto
nonché tre campioni del fitoterapico, tre esemplari di
etichetta interna ed esterna, tre esemplari del foglio
illustrativo accluso alla confezione;
i) un idoneo documento dal quale risulti che il
fabbricante ha ottenuto l'autorizzazione a produrre
fitoterapici o specialità medicinali.
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