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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69718
DDL5935-0010
Progetto di legge Camera n. 5935 - testo presentato - (DDL13-5935)
(suddiviso in 21 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C5935. TESTIPDL
...C5935.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5935 ZZ13 ZZPD ZZPR
               (Rilascio dell'autorizzazione).
     1.  Il Ministero della sanita decide sulla domanda di
  autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo
  7 entro il termine di centottanta giorni dalla presentazione
  della domanda stessa.
     2.  Il Ministero della sanità, prima di concedere
  l'autorizzazione ai sensi del comma 1:
         a)  verifica la conformità della documentazione
  prodotta;
         b)  può sottoporre il fitoterapico, le relative
  materie ed eventualmente i prodotti intermedi o altri
  costituenti al controllo dell'Istituto superiore di sanità;
         c)  acquisisce il parere della CUF, la quale è
  tenuta, altresì, a redigere una relazione di valutazione ed a
  formulare eventuali osservazioni sul  dossier  allegato
  alla domanda di autorizzazione, di cui alla lettera  d)
  del comma 3 dell'articolo 7.
     3.  Con il decreto di autorizzazione sono approvati altresì
  le etichette ed il foglio illustrativo accluso al
 
                              Pag. 10
 
  fitoterapico, di cui alla lettera  h)  del comma 3
  dell'articolo 7.
     4.  Il Ministero della sanità trasmette all'Agenzia europea
  di valutazione dei medicinali (EMEA) copia dell'autorizzazione
  corredata dal riassunto delle caratteristiche del prodotto.
     5.  L'autorizzazione all'immissione in commercio ha la
  durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in
  vigore del relativo decreto ministeriale, che deve essere
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale,  ed è rinnovabile
  per periodi quinquennali, previa specifica domanda al
  Ministero della sanità.
     6.  L'autorizzazione di un fitoterapico può essere revocata
  quando:
         a)  le informazioni fornite sono erronee;
         b)  il fitoterapico risulta nocivo nelle normali
  condizioni di impiego;
         c)  il fitoterapico non consente di ottenere
  l'effetto terapeutico;
         d)  il fitoterapico non ha la composizione
  qualitativa e quantitativa dichiarata;
         e)  non sono stati eseguiti i controlli sul
  prodotto finito o sui suoi componenti.
 
DATA=990421 FASCID=DDL13-5935 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5935 TOTPAG=0014 TOTDOC=0021 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=017 PAGFIN=0010 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=593500 00 FASCIDC=13DDL5935 SORTNAV=0593500 000 00000 ZZDDLC5935 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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