| (Norme per la farmacovigilanza).
1. Il monitoraggio continuo di eventuali reazioni
avverse da fitoterapici o comunque da sostanze di origine
vegetale utilizzate a fini terapeutici, deve essere condotto
secondo le schede di rilevazione e segnalazione previste dalla
legislazione vigente per le specialità medicinali,
adeguatamente modificate.
2. Le schede di cui al comma 1 devono essere inviate al
Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza del Ministero della sanità, attraverso il
servizio farmaceutico dell'azienda sanitaria locale
competente.
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