| (Controllo dei fenomeni di abusivismo).
1. Gli organi preposti sono tenuti a vigilare al fine
di prevenire, evidenziare, reprimere e punire eventuali reati
di esercizio abusivo della professione di medico o di
farmacista relativamente alla distribuzione, al commercio,
alla prescrizione ed all'impiego di prodotti a base di
sostanze di origine vegetale utilizzati a scopo preventivo e
curativo.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli organi di cui al medesimo
comma sono tenuti ad adottare tutte le misure previste dalla
legislazione vigente in materia.
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