| (Fondi per la coltivazione e la produzione).
1. A fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione
della produzione nazionale di piante medicinali, le regioni
possono promuovere:
a) la costituzione di centri di assistenza e di
documentazione sulle coltivazioni di piante medicinali;
b) iniziative volte ad incentivare la coltivazione
delle piante medicinali di qualunque natura, adeguando gli
interventi alle peculiarità dei rispettivi territori;
c) l'erogazione di incentivi economici diretti ai
laboratori farmaceutici, pubblici o privati, autorizzati alla
produzione di fitoterapici innovativi o situati in aree
geografiche svantaggiate.
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