| (Sanzioni).
1. Il titolare dell'impresa che inizia l'attività di
produzione di fitoterapici senza munirsi della autorizzazione
prevista dall'articolo 5 è punito con l'arresto da sei mesi ad
un anno e con l'ammenda da lire 10 milioni a lire 100
milioni.
2. Chiunque importa o commercializza fitoterapici senza le
autorizzazioni previste dagli articoli 6 e 7 è punito con
l'arresto da uno a due mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni
a lire 10 milioni.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di revoca
dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 6, o in
caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di
una somma da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
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