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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69731
DDL5936-0002
Progetto di legge Camera n. 5936 - testo presentato - (DDL13-5936)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5936. TESTIPDL
...C5936.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5936 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legge 28 settembre 1998, n. 337,
  nell'ambito dei princìpi cui informare la delega al Governo
  per il riordino della disciplina relativa alla riscossione,
  ha, tra l'altro, affidato alle esattorie il compito di
  provvedere alla riscossione coattiva dei crediti vantati da
  tutti gli enti pubblici, ivi compresi gli enti previdenziali
  Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto
  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  (INAIL), Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
  dell'amministrazione pubblica (INPDAP), eccetera.
     E' opportuno ricordare che, nella fase precedente alla
  data di entrata in vigore della novella, gli enti
  previdenziali, per effetto del decreto-legge n. 338 del 1989,
  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389 del 1989,
  avevano la facoltà, ma non l'obbligo, di trasferire alle
  esattorie i crediti contributivi, ai fini del loro recupero
  coatto.  Nel 1990 gli enti previdenziali - in particolare,
  l'INPS - trasferirono alle esattorie crediti da recuperare per
  migliaia di miliardi di lire, così avviando un'operazione che
  si è rivelata assolutamente negativa per gli enti interessati
  che, a tutt'oggi, poco o nulla hanno incassato di quei
  crediti, dei quali spesso non si conosce neppure la sorte.
  Proprio per tale ragione, l'INPS, dopo la ricordata
  trasmissione all'ente concessionario avvenuta nel 1990, non ha
  più assunto analoga iniziativa.  Di converso, la scelta
  dell'INPS di procedere direttamente al recupero dei crediti si
  è dimostrata felice, nonostante abbia richiesto l'impiego di
  enormi risorse umane e strumentali, reso necessario un
  processo di potenziamento informatico e fatta sorgere
  l'esigenza di assumere oltre 100 mila avvocati, assegnati in
  prevalenza alle sedi del nord Italia, dove maggiori erano le
  possibilità di recupero.  Pur a fronte di tale situazione, il
 
                               Pag. 2
 
  legislatore è intervenuto in materia con l'inopinata
  statuizione contenuta nella legge n. 337 del 1998, e quindi
  con il decreto legislativo n. 46 del 1999, le cui deleterie
  conseguenze appaiono evidenti agli occhi di tutti.  Si segnala,
  in particolare, il probabile, notevole decremento dei crediti
  recuperabili, vista l'esperienza del 1990.  A tale riguardo, si
  evidenzia che nel 1998 l'INPS ha recuperato circa 4.000
  miliardi di lire, confermando il  trend  positivo degli
  anni precedenti.  L'INPS è quindi riuscito a dimostrare una
  vitale e spiccata capacità nella gestione delle attività di
  recupero dei crediti, a fronte della quale appare
  inammissibile lo svuotamento di funzioni che non consentirebbe
  all'Istituto di provvedere al recupero di crediti anche di
  minimo valore.  Da tale svuotamento, peraltro, deriverebbe un
  grave colpo allo Stato sociale, per effetto della riduzione
  delle risorse necessarie al suo mantenimento.
     Un'ulteriore conseguenza dell'"esproprio" posto in essere
  dalla nuova normativa ai danni degli istituti previdenziali è
  legata ad una ingiustificata rigidità delle procedure di
  recupero esattoriale, con il connesso accentuarsi delle
  condizioni di difficoltà delle imprese, in particolare quelle
  medio-piccole (artigiani e commercianti), che non godrebbero
  più di quella sorta di "riguardo" da sempre riservato dagli
  istituti stessi, in particolare dall'INPS, agli operatori del
  mondo del lavoro, venendo incontro alle loro difficoltà.
     Sulla base delle premesse esposte, la proposta di legge
  prevede che, nei primi cinque anni a decorrere dalla data di
  entrata in vigore della legge che si propone, in deroga a
  quanto previsto dal decreto legislativo n. 46 del 1999, sia
  attuato un sistema misto di recupero dei crediti
  previdenziali, sia per non disperdere il patrimonio
  professionale degli enti sia per consentire alle esattorie di
  acquisire la necessaria esperienza che le stesse hanno
  dimostrato di non possedere nel 1990.
     Deve infatti essere sottolineato che il citato decreto
  legislativo n. 46 del 1999 prevede che gli enti pubblici
  diversi dallo Stato possono, quindi, non necessariamente
  devono avvalersi del sistema esattoriale; non si comprende
  pertanto la ragione per la quale il legislatore intenda di
  fatto negare, con le disposizioni citate, questa facoltà.
 
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