| 1. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, emanato ai sensi della legge 28
settembre 1998, n. 337, per cinque anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge l'affidamento ai
concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate
degli enti previdenziali non può superare il 40 per cento del
totale complessivo dei crediti vantati; gli stessi enti
provvedono alla riscossione del residuo 60 per cento.
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