| Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale
di Roma, Capitale della Repubblica italiana, e si iscrive nel
più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e
di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli
enti territoriali.
Allo stesso tempo la proposta di legge si muove dal
riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando
di modulare la nuova dimensione metropolitana della città
sulla rilevanza della sua funzione di Capitale della
Repubblica, che ha trovato espressione nella proposta della
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, e sulla
complessità delle problematiche da affrontare, tanto dal punto
di vista della scala dimensionale, quanto da quello dei
livelli di concentrazione della popolazione e delle attività,
e delle sue ulteriori esigenze in quanto sede della Città del
Vaticano.
Si è posta così la necessità di superare il modello
sostanzialmente uniforme di città metropolitana disposto dalla
legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni.
La legge 2 novembre 1993, n.436, interveniva, del resto,
come presa d'atto della sostanziale inadeguatezza
dell'articolo 17 della legge n.142 del 1990, rendendo così
meramente facoltativa l'istituzione da parte delle regioni
delle aree metropolitane, simboleggiando le difficoltà
politiche e tecnico-funzionali che non ne hanno consentito
l'avvio.
La dottrina non mancava inoltre di attribuire l' impasse
eminentemente al modello adottato, considerato debole
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giacchè affidava l'iniziativa della sua realizzazione agli
stessi soggetti che avrebbero dovuto essere radicalmente
riformati: la regione ed il comune capoluogo.
La presente proposta di legge reca norme omogenee al
disegno di legge (AS n. 1388) recante: "Disposizioni in
materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché
modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142" (presentato dal
Governo Prodi il 1^ ottobre 1996, già approvato dal Senato
della Repubblica il 22 gennaio 1998, e attualmente in
discussione alla Camera dei deputati), del quale recepisce i
nuovi orientamenti, soprattutto per ciò che concerne la
certezza dei tempi entro cui procedere all'istituzione della
città metropolitana e la previsione di un processo democratico
di riordino e di riconfigurazione del territorio.
Del resto, se consideriamo le più significative esperienze
straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata
metropolitana è stata scelta una diversa soluzione, sia
territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche
socio-economiche proprie di ogni singola comunità. Nella
maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa
risultano costituite secondo un modello associativo che
presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni
interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità
dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo
agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie
di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure,
infine, secondo un modello unitario che trae origine da
apposite leggi dei Parlamenti nazionali, in quanto vengono a
realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo status di
provincia o quello di regione.
Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di
governo e con la Santa Sede
Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli
strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la
città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la
città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta
l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n.396.
Così si prevede l'istituzione di una Commissione
permanente per Roma Capitale, composta dal Presidente del
Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal
presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di
Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie
per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi
livelli di governo (articolo6).
Si istituisce, inoltre, una commissione mista paritetica
per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa
Sede. Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il
sindaco di Roma ed il presidente della regione Lazio (articolo
7, comma 1). Il parere della commissione mista paritetica è
richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della
città e della regione che interessano la Santa Sede in
relazione al territorio della città (articolo 7, comma 2).
Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo
del territorio
Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il
suo territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità
amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di
sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di
valorizzazione della omogeneità.
La proposta di legge presentata muove, infatti, verso la
realizzazione di una nuova forma di governo dell'area di Roma
ove compiti e funzioni siano redistribuiti così che, da un
lato, quella parte del più vasto territorio della provincia di
Roma che vive una relazione di funzionalità con la Capitale
venga integrato in un governo omogeneo e coordinato delle
politiche del territorio, delle grandi infrastrutture, dei
servizi (articolo5); e, dall'altro, venga parallelamente
valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in aree del
territorio o più piccole del comune di Roma, così che vi sia
la capacità da parte della circoscrizione o di una pluralità
di quartieri (articoli 14 e 15) di conoscere le proprie
esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie
<articolo 17, comma 2, lettera a) > e attraverso
contributi stanziati dallo Stato e dalla città di Roma, con
vincolo di destinazione, per particolari interventi (articolo
12).
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Questo progetto si realizza, da un lato, con la
costituzione di un nuovo soggetto di governo - la città
metropolitana - che in sostanza fonde le amministrazioni della
provincia e del comune di Roma (articoli 3 e 14), procedendo
così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto
di governo dell'area; dall'altro, con la grande novità
rappresentata dalla trasformazione in comuni delle attuali
circoscrizioni comunali (articolo 15), e con la possibilità di
attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni
finchè tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 15,
comma7).
Procedimento per la individuazione e la costituzione dei
livelli di governo della città metropolitana
I criteri ed il procedimento indicati (articolo 15,
commi 2 e 3) riprendono l'impianto del disegno di legge (AS n.
1388) recante: "Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8
giugno 1990, n. 142" (fatta eccezione per il soggetto cui è
attribuita la facoltà di proporre l'istituzione di nuovi
comuni, che nel disegno di legge governativo si identifica
nella Conferenza metropolitana e all'articolo 15, commi 2 e 5,
della presente proposta di legge, si identifica, per la città
di Roma, nella regione), quindi prevedendo la competenza della
Conferenza metropolitana, di cui all'articolo 49 della legge
della regione Lazio 5 marzo 1997, n. 4, in ordine alla
delimitazione del territorio metropolitano, oppure della
regione in caso di inerzia, altrimenti in via sussidiaria,
restando il territorio individuato da quello della
provincia.
Viene, infine, imposto il ricorso all'istituto
referendario per l'approvazione, da parte dei cittadini
interessati, della proposta di legge regionale di riordino.
Assetto istituzionale
L'area di Roma è quindi governata, in base alla
presente proposta di legge, da due livelli istituzionali:
a) i comuni compresi nell'area metropolitana, che
conservano i poteri propri di un comune, salvo quanto è
necessario affidare alla città metropolitana per il governo
delle funzioni di livello metropolitano (articolo 5, comma 4),
ferma restando la possibilità per i comuni metropolitani di
ricorrere, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle
forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n.142, e
quindi operare con interventi sia di tipo strutturale -
specialmente attraverso forme consorziali (ai sensi
dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990) - sia di tipo
funzionale - mediante moduli consensuali (articoli 24 e 27
della medesima legge n. 142 del 1990);
b) la città metropolitana con il suo sindaco, la
sua giunta, il suo consiglio composto da 80 consiglieri, di
cui 42 (pari al 60 per cento) eletti nel territorio
dell'attuale comune di Roma e 32 nel territorio degli altri
comuni della provincia (articolo4), composizione che assicura
alla città il mantenimento della sua natura esponenziale.
Funzioni della città metropolitana
Oltre ai poteri della provincia, alla città
metropolitana spettano le funzioni indicate all'articolo 5: la
pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la
gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a
livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua,
energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e
per le politiche attive del lavoro, la pianificazione
commerciale della grande distribuzione e delle grandi
strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio
anche attraverso la costituzione di reti informatiche
integrative. Merita una particolare attenzione la possibilità
che ulteriori funzioni siano successivamente delegate alla
città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni
compresi nel suo territorio (articolo 5, comma 2).
La proposta di legge è infatti caratterizzata da una
maggiore flessibilità nella allocazione di compiti e di
funzioni, e supera quindi anche quanto previsto nel nuovo capo
VI della legge n.142 del 1990 nella formulazione proposta dal
disegno di legge più volte citato, che limita la possibilità
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di una ulteriore delega alla sola regione ed entro un novero
determinato di materie che peraltro sono ora già tutte
integralmente attribuite alla città metropolitana.
Inoltre, al fine di ottimizzare il coordinamento
nell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di
governo, si rafforza la funzione di impulso del sindaco della
città metropolitana nella conclusione di accordi di programma
e nella convocazione di conferenze di servizi <articolo 11,
comma 1, lettera d) > e si attribuiscono allo stesso
anche quei particolari poteri di coordinamento attualmente del
prefetto, fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono
all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale,
alla prevenzione e alla repressione della criminalità
<articolo 11, comma 1, lettera a) >.
Interventi per Roma Capitale
La presente proposta di legge affronta, infine, la
questione della migliore individuazione e della estensione
all'intera area metropolitana degli interventi, in parte
contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n.396, necessari a
consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di
Capitale: realizzazione e riqualificazione di centri
direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e di
trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione
e di informazione, di beni monumentali ed artistici (articolo
8).
Il Piano degli interventi, di durata triennale (articolo
9), lascia inalterato il principio della piena collaborazione
tra Stato, regione e città metropolitana di Roma <approvazione
del Piano all'unanimità da parte della Commissione permanente
per Roma Capitale articolo 9, comma 2, e articolo 6, comma 3,
lettera a) >: ma nella definizione dei programmi si
realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione
delle procedure di definizione (articoli 6 e 9), sia,
soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della
città metropolitana la sua realizzazione (articolo 9, comma
3).
Contributi statali
E' prevista una sostanziale rivalutazione dei
trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere
il suo ruolo di Capitale (portando l'attuale trasferimento da
lire 35 miliardi a lire 200 miliardi), anche attraverso la
definizione di adeguati criteri per la determinazione di tali
oneri (articolo 12) e un sostanziale incremento delle risorse
da stanziare per dare attuazione al Piano degli interventi per
Roma Capitale (si passa dai 95 miliardi di lire previsti per
il 1998 a lire 500 miliardi: articolo 13).
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