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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69734
DDL5937-0002
Progetto di legge Camera n. 5937 - testo presentato - (DDL13-5937)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5937. TESTIPDL
...C5937.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5937 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
  pone l'obiettivo di delineare il nuovo assetto istituzionale
  di Roma, Capitale della Repubblica italiana, e si iscrive nel
  più generale indirizzo politico e normativo di decentramento e
  di valorizzazione della capacità di governo autonomo degli
  enti territoriali.
     Allo stesso tempo la proposta di legge si muove dal
  riconoscimento delle peculiarità della città di Roma, cercando
  di modulare la nuova dimensione metropolitana della città
  sulla rilevanza della sua funzione di Capitale della
  Repubblica, che ha trovato espressione nella proposta della
  Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, e sulla
  complessità delle problematiche da affrontare, tanto dal punto
  di vista della scala dimensionale, quanto da quello dei
  livelli di concentrazione della popolazione e delle attività,
  e delle sue ulteriori esigenze in quanto sede della Città del
  Vaticano.
     Si è posta così la necessità di superare il modello
  sostanzialmente uniforme di città metropolitana disposto dalla
  legge 8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni.
     La legge 2 novembre 1993, n.436, interveniva, del resto,
  come presa d'atto della sostanziale inadeguatezza
  dell'articolo 17 della legge n.142 del 1990, rendendo così
  meramente facoltativa l'istituzione da parte delle regioni
  delle aree metropolitane, simboleggiando le difficoltà
  politiche e tecnico-funzionali che non ne hanno consentito
  l'avvio.
     La dottrina non mancava inoltre di attribuire l' impasse
  eminentemente al modello adottato, considerato debole
 
                               Pag. 2
 
  giacchè affidava l'iniziativa della sua realizzazione agli
  stessi soggetti che avrebbero dovuto essere radicalmente
  riformati: la regione ed il comune capoluogo.
     La presente proposta di legge reca norme omogenee al
  disegno di legge (AS n. 1388) recante: "Disposizioni in
  materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché
  modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142" (presentato dal
  Governo Prodi il 1^ ottobre 1996, già approvato dal Senato
  della Repubblica il 22 gennaio 1998, e attualmente in
  discussione alla Camera dei deputati), del quale recepisce i
  nuovi orientamenti, soprattutto per ciò che concerne la
  certezza dei tempi entro cui procedere all'istituzione della
  città metropolitana e la previsione di un processo democratico
  di riordino e di riconfigurazione del territorio.
     Del resto, se consideriamo le più significative esperienze
  straniere, possiamo notare che per ciascuna area dichiarata
  metropolitana è stata scelta una diversa soluzione, sia
  territoriale sia di governo, in ragione delle caratteristiche
  socio-economiche proprie di ogni singola comunità.  Nella
  maggior parte dei casi le aree metropolitane in Europa
  risultano costituite secondo un modello associativo che
  presuppone la deliberazione istitutiva congiunta dei comuni
  interessati, a base volontaria, collegato alla funzionalità
  dei servizi resi agli abitanti dell'area, oppure secondo
  agglomerazioni che si sostanziano in associazioni obbligatorie
  di più comuni per l'esercizio di determinate funzioni, oppure,
  infine, secondo un modello unitario che trae origine da
  apposite leggi dei Parlamenti nazionali, in quanto vengono a
  realizzarsi enti nuovi cui si attribuisce lo  status  di
  provincia o quello di regione.
  Rapporti della città di Roma con gli altri livelli di
  governo e con la Santa Sede
     Anche in Italia si rafforza l'esigenza di predisporre gli
  strumenti per un dialogo necessariamente privilegiato tra la
  città ed i soggetti politici esponenziali di esigenze che la
  città di Roma deve mediare e valorizzare e si manifesta
  l'opportunità di superare la legge 15 dicembre 1990, n.396.
     Così si prevede l'istituzione di una Commissione
  permanente per Roma Capitale, composta dal Presidente del
  Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui delegato, dal
  presidente della regione Lazio e dal sindaco della città di
  Roma, con il compito di promuovere le iniziative necessarie
  per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi
  livelli di governo (articolo6).
     Si istituisce, inoltre, una commissione mista paritetica
  per assicurare il soddisfacimento delle esigenze della Santa
  Sede.  Della delegazione italiana fanno parte, di diritto, il
  sindaco di Roma ed il presidente della regione Lazio (articolo
  7, comma 1).  Il parere della commissione mista paritetica è
  richiesto per tutti i provvedimenti degli enti locali della
  città e della regione che interessano la Santa Sede in
  relazione al territorio della città (articolo 7, comma 2).
  Disegno generale di riallocazione dei livelli di governo
  del territorio
    Al fine di ottimizzare il rapporto tra la città ed il
  suo territorio, in quanto ente esponenziale delle comunità
  amministrate, trova invece pieno accoglimento il principio di
  sussidiarietà inteso nella sua accezione bidirezionale di
  valorizzazione della omogeneità.
     La proposta di legge presentata muove, infatti, verso la
  realizzazione di una nuova forma di governo dell'area di Roma
  ove compiti e funzioni siano redistribuiti così che, da un
  lato, quella parte del più vasto territorio della provincia di
  Roma che vive una relazione di funzionalità con la Capitale
  venga integrato in un governo omogeneo e coordinato delle
  politiche del territorio, delle grandi infrastrutture, dei
  servizi (articolo5); e, dall'altro, venga parallelamente
  valorizzata l'omogeneità di istanze espresse in aree del
  territorio o più piccole del comune di Roma, così che vi sia
  la capacità da parte della circoscrizione o di una pluralità
  di quartieri (articoli 14 e 15) di conoscere le proprie
  esigenze e di farvi fronte attraverso risorse proprie
  <articolo 17, comma 2, lettera  a) > e attraverso
  contributi stanziati dallo Stato e dalla città di Roma, con
  vincolo di destinazione, per particolari interventi (articolo
  12).
 
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     Questo progetto si realizza, da un lato, con la
  costituzione di un nuovo soggetto di governo - la città
  metropolitana - che in sostanza fonde le amministrazioni della
  provincia e del comune di Roma (articoli 3 e 14), procedendo
  così ad una semplificazione e razionalizzazione dell'assetto
  di governo dell'area; dall'altro, con la grande novità
  rappresentata dalla trasformazione in comuni delle attuali
  circoscrizioni comunali (articolo 15), e con la possibilità di
  attribuire personalità giuridica alle attuali circoscrizioni
  finchè tale trasformazione non sia avvenuta (articolo 15,
  comma7).
  Procedimento per la individuazione e la costituzione dei
  livelli di governo della città metropolitana
     I criteri ed il procedimento indicati (articolo 15,
  commi 2 e 3) riprendono l'impianto del disegno di legge (AS n.
  1388) recante: "Disposizioni in materia di autonomia e
  ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8
  giugno 1990, n. 142" (fatta eccezione per il soggetto cui è
  attribuita la facoltà di proporre l'istituzione di nuovi
  comuni, che nel disegno di legge governativo si identifica
  nella Conferenza metropolitana e all'articolo 15, commi 2 e 5,
  della presente proposta di legge, si identifica, per la città
  di Roma, nella regione), quindi prevedendo la competenza della
  Conferenza metropolitana, di cui all'articolo 49 della legge
  della regione Lazio 5 marzo 1997, n. 4, in ordine alla
  delimitazione del territorio metropolitano, oppure della
  regione in caso di inerzia, altrimenti in via sussidiaria,
  restando il territorio individuato da quello della
  provincia.
     Viene, infine, imposto il ricorso all'istituto
  referendario per l'approvazione, da parte dei cittadini
  interessati, della proposta di legge regionale di riordino.
  Assetto istituzionale
     L'area di Roma è quindi governata, in base alla
  presente proposta di legge, da due livelli istituzionali:
         a)  i comuni compresi nell'area metropolitana, che
  conservano i poteri propri di un comune, salvo quanto è
  necessario affidare alla città metropolitana per il governo
  delle funzioni di livello metropolitano (articolo 5, comma 4),
  ferma restando la possibilità per i comuni metropolitani di
  ricorrere, nello svolgimento delle proprie funzioni, alle
  forme di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n.142, e
  quindi operare con interventi sia di tipo strutturale -
  specialmente attraverso forme consorziali (ai sensi
  dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990) - sia di tipo
  funzionale - mediante moduli consensuali (articoli 24 e 27
  della medesima legge n. 142 del 1990);
         b)  la città metropolitana con il suo sindaco, la
  sua giunta, il suo consiglio composto da 80 consiglieri, di
  cui 42 (pari al 60 per cento) eletti nel territorio
  dell'attuale comune di Roma e 32 nel territorio degli altri
  comuni della provincia (articolo4), composizione che assicura
  alla città il mantenimento della sua natura esponenziale.
  Funzioni della città metropolitana
     Oltre ai poteri della provincia, alla città
  metropolitana spettano le funzioni indicate all'articolo 5: la
  pianificazione territoriale strategica, la realizzazione e la
  gestione di grandi infrastrutture, dei servizi di trasporto a
  livello metropolitano, dei servizi pubblici a rete (acqua,
  energia, smaltimento rifiuti), dei servizi per lo sviluppo e
  per le politiche attive del lavoro, la pianificazione
  commerciale della grande distribuzione e delle grandi
  strutture di vendita, la tutela e la valorizzazione dei beni
  culturali e dell'ambiente, il monitoraggio del territorio
  anche attraverso la costituzione di reti informatiche
  integrative.  Merita una particolare attenzione la possibilità
  che ulteriori funzioni siano successivamente delegate alla
  città sia con legge statale o regionale, sia dai comuni
  compresi nel suo territorio (articolo 5, comma 2).
     La proposta di legge è infatti caratterizzata da una
  maggiore flessibilità nella allocazione di compiti e di
  funzioni, e supera quindi anche quanto previsto nel nuovo capo
  VI della legge n.142 del 1990 nella formulazione proposta dal
  disegno di legge più volte citato, che limita la possibilità
 
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  di una ulteriore delega alla sola regione ed entro un novero
  determinato di materie che peraltro sono ora già tutte
  integralmente attribuite alla città metropolitana.
     Inoltre, al fine di ottimizzare il coordinamento
  nell'esercizio delle funzioni attribuite ai diversi livelli di
  governo, si rafforza la funzione di impulso del sindaco della
  città metropolitana nella conclusione di accordi di programma
  e nella convocazione di conferenze di servizi <articolo 11,
  comma 1, lettera  d) > e si attribuiscono allo stesso
  anche quei particolari poteri di coordinamento attualmente del
  prefetto, fatta eccezione per quelle funzioni che afferiscono
  all'ordine pubblico, alla sicurezza, alla difesa nazionale,
  alla prevenzione e alla repressione della criminalità
  <articolo 11, comma 1, lettera  a) >.
  Interventi per Roma Capitale
     La presente proposta di legge affronta, infine, la
  questione della migliore individuazione e della estensione
  all'intera area metropolitana degli interventi, in parte
  contenuti nella legge 15 dicembre 1990, n.396, necessari a
  consentire a Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di
  Capitale: realizzazione e riqualificazione di centri
  direzionali dello Stato, di grandi sistemi di mobilità e di
  trasporto, di grandi infrastrutture, di reti di comunicazione
  e di informazione, di beni monumentali ed artistici (articolo
  8).
     Il Piano degli interventi, di durata triennale (articolo
  9), lascia inalterato il principio della piena collaborazione
  tra Stato, regione e città metropolitana di Roma <approvazione
  del Piano all'unanimità da parte della Commissione permanente
  per Roma Capitale articolo 9, comma 2, e articolo 6, comma 3,
  lettera  a) >: ma nella definizione dei programmi si
  realizza una sostanziale innovazione sia nella semplificazione
  delle procedure di definizione (articoli 6 e 9), sia,
  soprattutto, nell'affidare integralmente al sindaco della
  città metropolitana la sua realizzazione (articolo 9, comma
  3).
  Contributi statali
     E' prevista una sostanziale rivalutazione dei
  trasferimenti ordinari alla città metropolitana per assolvere
  il suo ruolo di Capitale (portando l'attuale trasferimento da
  lire 35 miliardi a lire 200 miliardi), anche attraverso la
  definizione di adeguati criteri per la determinazione di tali
  oneri (articolo 12) e un sostanziale incremento delle risorse
  da stanziare per dare attuazione al Piano degli interventi per
  Roma Capitale (si passa dai 95 miliardi di lire previsti per
  il 1998 a lire 500 miliardi: articolo 13).
 
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