| (Contenuti e obiettivi).
1. La presente legge:
a) disciplina il regime giuridico speciale degli
enti locali operanti nel territorio della città di Roma,
Capitale della Repubblica italiana;
b) istituisce un'unica autorità di governo, la
città metropolitana di Roma, in luogo della provincia e del
comune di Roma;
c) prevede un piano di interventi necessari a
consentire alla città di Roma di svolgere adeguatamente il
ruolo di Capitale.
2. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra
le istituzioni dello Stato, le altre istituzioni pubbliche, la
regione Lazio e gli enti locali della città di Roma, al fine
di:
a) assicurare una tutela equilibrata degli
interessi propri della comunità locale e degli interessi
nazionali connessi alle funzioni della Capitale della
Repubblica;
b) assicurare il soddisfacimento delle esigenze
della Santa Sede e delle organizzazioni internazionali nel
territorio della città di Roma;
c) promuovere la migliore tutela e valorizzazione
del patrimonio storico-artistico della città di Roma.
3. Le disposizioni della presente legge non possono essere
abrogate o modificate da successive leggi o da atti aventi
forza di legge se non per espressa disposizione.
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