| (Ordinamento e delimitazione territoriale della
città).
1. Nella città l'amministrazione locale si articola in due
livelli:
a) la città, cui si applica il regime giuridico
delle province, come integrato e modificato dalla presente
legge, e che assume altresì i compiti della provincia di Roma
ed i confini del suo territorio;
b) i comuni compresi nella provincia di Roma, che
mantengono il regime proprio dei comuni, salvo le modifiche
derivanti dall'attuazione della presente legge.
2. Il territorio della città coincide con quello dei
comuni che la compongono.
3. La città e i comuni ispirano la propria azione e i loro
rapporti ai princìpi del rispetto della reciproca autonomia e
della piena e leale collaborazione.
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