| (Organi della città).
1. Sono organi della città: il consiglio, il sindaco e la
giunta.
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2. Il consiglio è composto da ottanta consiglieri:
a) quarantotto eletti dai cittadini dei comuni
derivanti dalla suddivisione territoriale del comune di Roma,
in collegi uninominali, secondo il sistema elettorale delle
province;
b) trentadue eletti dai cittadini degli altri
comuni compresi nella città, in collegi uninominali, secondo
il sistema elettorale delle province.
3. Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e si dà
norme per il suo funzionamento.
4. Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto da
tutti i cittadini dei comuni compresi nel territorio della
città.
5. La giunta è nominata e presieduta dal sindaco.
6. All'elezione del consiglio e del sindaco si applicano
le norme in materia di elezione del consiglio provinciale e
del presidente della provincia; si applicano del pari le norme
relative alle province per quanto concerne il funzionamento
degli organi collegiali.
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