| (Funzioni della città).
1. La città svolge, oltre alle funzioni proprie delle
province, le seguenti funzioni, di norma comunali, da
esercitare a livello metropolitano:
a) la pianificazione territoriale strategica
dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonchè la
verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali
comunali al piano territoriale;
b) la realizzazione e la gestione delle grandi
infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi
compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e
regionale;
c) la realizzazione e la gestione dei servizi
pubblici di trasporto metropolitano,
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anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed
extraurbani;
d) la realizzazione e la gestione dei servizi
pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque,
dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;
e) la realizzazione e le gestioni dei servizi per
lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;
f) la pianificazione commerciale della grande
distribuzione e delle grandi strutture di vendita nonché il
rilascio delle relative autorizzazioni;
g) la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali e dell'ambiente;
h) la raccolta sistematica delle informazioni di
carattere statistico e delle informazioni relative alle
condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi
pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero
territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la
costituzione di reti informatiche integrate;
i) le funzioni strettamente necessarie alla
realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di
rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.
2. Altre funzioni possono essere attribuite o delegate
alla città con legge statale o regionale o ad essa delegate
dai comuni compresi nel suo territorio.
3. Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono
disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della
città, nel rispetto dei soli princìpi generali contenuti nelle
leggi statali e regionali.
4. I comuni della città svolgono tutte le funzioni
amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle
espressamente attribuite o delegate alla città. Tali funzioni
sono svolte anche attraverso le forme associative e di
cooperazione di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n.
142.
5. D'intesa tra la città e la regione Lazio sono fissate
le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente
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alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed
economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e
amministrativa della regione.
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