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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69741
DDL5937-0009
Progetto di legge Camera n. 5937 - testo presentato - (DDL13-5937)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C5937. TESTIPDL
...C5937.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5937 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Funzioni della città).
     1.  La città svolge, oltre alle funzioni proprie delle
  province, le seguenti funzioni, di norma comunali, da
  esercitare a livello metropolitano:
         a)  la pianificazione territoriale strategica
  dell'intero territorio, con il concorso dei comuni, nonchè la
  verifica di conformità degli strumenti urbanistici generali
  comunali al piano territoriale;
         b)  la realizzazione e la gestione delle grandi
  infrastrutture localizzate nel territorio metropolitano, ivi
  compresa la realizzazione delle opere di interesse statale e
  regionale;
         c)  la realizzazione e la gestione dei servizi
  pubblici di trasporto metropolitano,
 
                               Pag. 8
 
  anche attraverso la piena integrazione dei servizi urbani ed
  extraurbani;
         d)  la realizzazione e la gestione dei servizi
  pubblici a rete nei settori del ciclo integrale delle acque,
  dell'energia, dello smaltimento dei rifiuti;
         e)  la realizzazione e le gestioni dei servizi per
  lo sviluppo e per le politiche attive del lavoro;
         f)  la pianificazione commerciale della grande
  distribuzione e delle grandi strutture di vendita nonché il
  rilascio delle relative autorizzazioni;
         g)  la tutela e la valorizzazione dei beni
  culturali e dell'ambiente;
         h)  la raccolta sistematica delle informazioni di
  carattere statistico e delle informazioni relative alle
  condizioni economiche, amministrative, culturali e dei servizi
  pubblici e di pubblico interesse con riferimento all'intero
  territorio dell'area metropolitana, anche attraverso la
  costituzione di reti informatiche integrate;
         i)  le funzioni strettamente necessarie alla
  realizzazione di manifestazioni, iniziative ed eventi di
  rilievo metropolitano, nazionale ed internazionale.
     2.  Altre funzioni possono essere attribuite o delegate
  alla città con legge statale o regionale o ad essa delegate
  dai comuni compresi nel suo territorio.
     3.  Le funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono
  disciplinate dallo statuto e dai regolamenti autonomi della
  città, nel rispetto dei soli princìpi generali contenuti nelle
  leggi statali e regionali.
     4.  I comuni della città svolgono tutte le funzioni
  amministrative attribuite ai comuni dalla legge, salvo quelle
  espressamente attribuite o delegate alla città.  Tali funzioni
  sono svolte anche attraverso le forme associative e di
  cooperazione di cui al capo VIII della legge 8 giugno 1990, n.
  142.
     5.  D'intesa tra la città e la regione Lazio sono fissate
  le speciali procedure di raccordo tra i due enti relativamente
 
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  alle più significative decisioni sull'assetto territoriale ed
  economico dell'area, nelle materie di competenza legislativa e
  amministrativa della regione.
 
DATA=990421 FASCID=DDL13-5937 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5937 TOTPAG=0020 TOTDOC=0034 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=021 PAGFIN=0009 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=593700 00 FASCIDC=13DDL5937 SORTNAV=0593700 000 00000 ZZDDLC5937 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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