| (Commissione permanente
per Roma Capitale).
1. E' istituita la Commissione permanente per Roma
Capitale, di seguito denominata "Commissione", composta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui
delegato, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco
della città.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano, su invito
del presidente, i Ministri interessati.
3. La Commissione è l'organo di collaborazione
istituzionale tra lo Stato, la regione e la città. La
Commissione promuove le iniziative necessarie per
l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi
livelli di governo, e in particolare:
a) approva il piano degli interventi funzionali
all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di
Capitale della Repubblica italiana, di cui all'articolo 8;
b) approva la localizzazione di opere e di
impianti di interesse statale nel territorio della città non
ricompresi nel Piano, previa convocazione della conferenza di
servizi con le amministrazioni interessate;
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c) predispone le proposte per la definizione del
contributo ordinario che lo Stato trasferisce alla città in
rapporto all'assolvimento del ruolo di Capitale della
Repubblica.
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