Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


69749
DDL5937-0017
Progetto di legge Camera n. 5937 - testo presentato - (DDL13-5937)
(suddiviso in 34 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.11 dello stampato)
...C5937. TESTIPDL
...C5937.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5937 ZZ13 ZZPD ZZPR
           (Formazione e realizzazione del Piano).
     1.  Il Piano ha durata triennale ed è adottato dal
  consiglio della città sulla base delle proposte di intervento
 
                              Pag. 12
 
  avanzate dalle amministrazioni statali, dalla regione, dai
  comuni, dagli enti e dai soggetti gestori dei servizi
  pubblici, da altri soggetti pubblici e privati.  A tale fine le
  amministrazioni dello Stato, della regione Lazio, dei comuni e
  degli enti pubblici ed i soggetti pubblici e concessionari di
  pubblici servizi sono tenuti a comunicare al sindaco della
  città gli interventi in corso di realizzazione, nonchè gli
  interventi di propria competenza connessi con gli obiettivi di
  cui all'articolo 8.
     2.  Il Piano è approvato all'unanimità dalla Commissione
  entro sessanta giorni dalla sua adozione da parte del
  consiglio della città, sentiti i Presidenti del Senato della
  Repubblica e della Camera dei deputati ove siano previste
  localizzazioni delle sedi del Parlamento.  Nel caso in cui la
  Commissione intenda introdurre modifiche al Piano, questo può
  essere riformulato da parte del consiglio della città con
  nuova deliberazione, da adottare entro trenta giorni dalla
  ricezione delle proposte di modifica; in caso di mancata
  delibera nel termine, le modifiche si intendono respinte.  Il
  Piano deve essere approvato o respinto dalla Commissione nei
  successivi trenta giorni, decorsi inutilmente i quali si
  intende comunque approvato.
     3.  La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è
  affidata alla città.  A tale fine spettano al sindaco della
  città le funzioni relative alla realizzazione delle opere e
  degli impianti anche di competenza delle altre amministrazioni
  ed enti, salve restando le successive attività di gestione.
  Per la realizzazione degli interventi di competenza propria o
  delegata, la città può costituire apposite società di
  trasformazione urbana di cui all'articolo 17, comma 59, della
  legge 15 maggio 1997, n.127, a prevalente partecipazione della
  città e aperte alla partecipazione dei comuni e di altri
  soggetti pubblici e privati.
     4.  La realizzazione degli interventi previsti dal Piano è
  finanziata dallo Stato, per le opere di competenza delle
  amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, e
  dalla regione per le opere di propria competenza.  Le relative
  risorse finanziarie sono trasferite alla città, entro sessanta
 
                              Pag. 13
 
  giorni dall'approvazione del Piano.  Le opere di competenza
  della città e dei comuni sono da questi finanziate.
 
DATA=990421 FASCID=DDL13-5937 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5937 TOTPAG=0020 TOTDOC=0034 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0011 RIGINIZ=032 PAGFIN=0013 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=11 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=593700 00 FASCIDC=13DDL5937 SORTNAV=0593700 000 00000 ZZDDLC5937 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati