| (Poteri e speciali prerogative del sindaco della
città).
1. Il sindaco della città:
a) coordina nel territorio cittadino l'esercizio
delle funzioni attribuite dagli uffici amministrativi
decentrati dello Stato e della regione, secondo le direttive
impartite rispettivamente dal commissario del Governo e dal
presidente della regione, nulla innovandosi rispetto alle
competenze del prefetto per quanto riguarda il coordinamento
delle amministrazioni preposte alla sicurezza, alla difesa
nazionale, all'ordine pubblico, alla prevenzione e alla
repressione della criminalità;
b) presiede il comitato metropolitano, di cui
all'articolo 6 della legge 23 dicembre 1992, n.498;
c) partecipa di diritto, concordando con il
prefetto l'ordine del giorno, alle riunioni del comitato
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provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui
all'articolo 20 della legge 1^ aprile 1981, n.121;
d) promuove la conclusione di accordi di programma
e di conferenze di servizi aventi ad oggetto interventi da
realizzare nel territorio della città, con i poteri di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive
modificazioni.
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