| (Contributo ordinario dello Stato
per le funzioni di Roma Capitale).
1. Il contributo che annualmente lo Stato attribuisce alla
città, in rapporto ai maggiori oneri per spese correnti
necessarie per l'assolvimento del ruolo di Capitale da parte
della città e dei comuni del suo territorio, è stabilito in
lire 200 miliardi per il triennio 1999-2001.
2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito sulla base
delle proposte della Commissione. La Commissione definisce le
proprie proposte previa una adeguata individuazione dei
criteri di determinazione degli oneri gravanti sulla città per
l'assolvimento del ruolo di Capitale. Sullo schema del
relativo disegno di legge, prima della sua approvazione in
Consiglio dei ministri, è sentito il sindaco della città.
3. Il contributo è ripartito dalla città tra la stessa
città e i comuni del suo territorio, in rapporto ad indicatori
oggettivi che determinano gli oneri rispettivamente sopportati
per lo svolgimento delle funzioni di Capitale.
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